Disposizioni per la stabilizzazione dei docenti supplenti con servizio pluriennale sulla stessa cattedra, per il personale tecnico di laboratorio e…
- Approvata il
- 7 giugno 2028 · VI Legislatura
- D'iniziativa di
- Elena Corsaro
Votazione finale
Camera di Garanzia
Esaminata e approvata con 19 voti favorevoli e 2 contrari.
- Art. 6: la legge stanzia 11 milioni a turno su cinque capitoli, ma non indica alcuna entrata né alcun taglio compensativo, con il conto dello Stato già a -35M. Il comma 6 dichiara l'aliquota invariata al 35%, mentre il …
- Art. 6, commi 2-5: gli stanziamenti per sanità, infrastrutture, sicurezza e difesa non hanno nesso con l'oggetto della legge, la stabilizzazione del personale scolastico. Vanno stralciati o motivati. Il comma 7 vincola …
- Art. 2 e Art. 3: l'immissione in ruolo senza concorso va raccordata con l'Art. 41 della Costituzione (Uffici pubblici). Occorre inoltre coordinare la graduatoria nazionale (Art. 3, c. 2) con l'assegnazione sulla cattedr…
Relazione
Onorevoli colleghi! Nelle scuole delle Terre Interne e della Costa ho visto cattedre tenute in piedi per anni dagli stessi supplenti. Li chiamiamo precari, ma di fatto sono già la colonna portante dell'istituto. Lasciarli in sospeso ogni settembre non fa risparmiare nulla: costa continuità ai ragazzi e serenità ai presidi. Questo disegno di legge immette in ruolo chi ha già dimostrato sul campo, per almeno tre anni e sulla stessa cattedra, di saper fare quel lavoro. Lo fa con una graduatoria per anzianità e un anno di prova, perché la stabilità deve accompagnarsi alla serietà.
La stessa regola vale per gli assistenti tecnici, senza i quali i laboratori restano chiusi a chiave. Non ho voluto scrivere l'ennesima promessa senza fondi. Il capitolo istruzione sale da 2 a 4 milioni a turno, gli altri capitoli restano invariati e le tasse non aumentano. È una scelta misurata, ma è vera.
Testo
Art. 1Finalità
La presente legge garantisce la continuità didattica e copre in modo stabile le cattedre vacanti. Lo fa immettendo in ruolo i docenti che già vi prestano servizio da supplenti e assicurando il funzionamento dei laboratori scolastici.
Art. 2Stabilizzazione dei docenti supplenti
1. Sono immessi in ruolo a tempo indeterminato, senza ulteriore concorso, i docenti che soddisfano entrambi i requisiti seguenti:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge hanno prestato almeno tre anni scolastici di servizio, anche non consecutivi, sulla stessa cattedra o sullo stesso posto di sostegno nel medesimo istituto o nella medesima rete di istituti;
b) possiedono il titolo di studio richiesto per l'insegnamento.
2. Il servizio è computato se ha avuto una durata di almeno centottanta giorni per anno scolastico.
3. L'immissione in ruolo avviene sulla cattedra occupata. Se la cattedra non è più vacante, avviene sulla prima cattedra vacante della stessa classe di concorso nello stesso ambito territoriale.
Art. 3Procedura e graduatoria
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun dirigente scolastico trasmette al Ministero dell'Istruzione l'elenco dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, corredato della certificazione del servizio prestato.
2. Il Ministero forma una graduatoria nazionale per classe di concorso, ordinata per anzianità di servizio. Le immissioni in ruolo seguono l'ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6.
3. Il docente immesso in ruolo svolge un anno di prova, al termine del quale è confermato su valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione dell'istituto.
Art. 4Priorità territoriali
Nell'assegnazione delle immissioni in ruolo hanno precedenza:
a) gli istituti delle Terre Interne con tasso di cattedre coperte da supplenti superiore al venti per cento;
b) gli istituti della Costa con classi di numerosità superiore a ventotto alunni.
Art. 5Personale tecnico di laboratorio
1. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano anche agli assistenti tecnici di laboratorio con almeno tre anni di servizio a tempo determinato presso istituti o reti di istituti.
2. Gli assistenti tecnici stabilizzati sono assegnati prioritariamente alle reti di istituti costituite per il personale tecnico condiviso e per la riapertura dei laboratori inattivi.
Art. 6Disposizioni finanziarie
1. Al capitolo istruzione sono assegnati 4 milioni a turno.
2. Al capitolo sanità sono assegnati 3 milioni a turno.
3. Al capitolo infrastrutture sono assegnati 2 milioni a turno.
4. Al capitolo sicurezza è assegnato 1 milione a turno.
5. Al capitolo difesa è assegnato 1 milione a turno.
6. L'aliquota delle imposte resta al 35%.
7. L'incremento del capitolo istruzione è destinato in via prioritaria agli oneri delle immissioni in ruolo previste dagli articoli 2 e 5.