Disposizioni urgenti per l'autonomia gestionale degli istituti scolastici, la tempestività delle supplenze e la priorità degli interventi di edilizia…
- Approvata il
- 7 giugno 2028 · VI Legislatura
- D'iniziativa di
- Elena Corsaro
Votazione finale
Camera di Garanzia
Esaminata e approvata con 21 voti favorevoli e 0 contrari.
- Art. 5, comma 3: il testo richiama risorse «destinate all'istruzione» e «destinate all'edilizia scolastica», ma il bilancio in vigore prevede un solo capitolo (infrastrutture: 3) e nessuno per l'istruzione. Occorre indi…
- Art. 2, comma 2: l'affidamento diretto da parte del dirigente non ha un limite di importo per singolo intervento. Si suggerisce di fissare una soglia massima, per assicurare la responsabilità contabile dei funzionari pr…
- Art. 3, comma 1: non è chiaro quale periodo copra il rendiconto da pubblicare entro il 31 luglio, se l'anno scolastico o l'anno solare. Va chiarito, insieme ai termini dei controlli ministeriali, perché la sospensione p…
Relazione
Onorevoli colleghi! Questo disegno di legge nasce da quello che ho sentito nelle scuole delle Terre Interne, non da un dossier. Le richieste di insegnanti, genitori e personale sono sempre tre: edifici insicuri, supplenti che arrivano a novembre, presidi che non possono nemmeno far riparare una caldaia senza aspettare mesi un'autorizzazione. A due di questi problemi si può rispondere subito senza spendere un centesimo in più: dando ai dirigenti la responsabilità di spendere ciò che hanno già, con l'obbligo di rendere conto pubblicamente, e anticipando il calendario delle nomine con un meccanismo di riserva in capo agli istituti.
Per l'edilizia scolastica non prometto soldi che non ci sono. Il bilancio lo abbiamo votato e lo rispetto. Quello che chiedo al Parlamento è di stabilire per legge un criterio chiaro: le risorse esistenti vanno prima dove c'è rischio per i ragazzi, dove ce ne sono di più e dove non esiste alternativa. Autonomia e merito si accompagnano alla trasparenza, ed è su questo equilibrio che vi chiedo di votare.
Testo
Art. 1Finalità
1. La presente legge rafforza l'autonomia gestionale degli istituti scolastici statali di Verandia, assicura la copertura delle cattedre vacanti dall'inizio delle lezioni e stabilisce un ordine di priorità per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nei limiti delle risorse già stanziate dalla legge di bilancio in vigore.
2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2Autonomia di spesa dei dirigenti scolastici
1. Il dirigente scolastico può disporre direttamente, senza autorizzazione preventiva dell'ufficio scolastico territoriale, interventi di manutenzione ordinaria e urgente sugli impianti e sugli arredi dell'istituto, entro il fondo di funzionamento assegnato all'istituto stesso.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 il dirigente può procedere ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei fornitori, pubblicando l'atto di spesa sul sito dell'istituto entro dieci giorni.
3. Il consiglio d'istituto può riallocare fino a un terzo delle somme assegnate per voci diverse del funzionamento ordinario, con delibera motivata trasmessa all'ufficio scolastico territoriale.
Art. 3Rendicontazione e controllo
1. Ogni istituto pubblica entro il 31 luglio di ciascun anno un rendiconto sintetico delle spese effettuate ai sensi dell'articolo 2.
2. Il Ministero dell'Istruzione effettua controlli a campione sui rendiconti. In caso di irregolarità accertate, l'autonomia di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, è sospesa per l'anno scolastico successivo, fatta salva ogni ulteriore responsabilità.
Art. 4Tempestività delle supplenze
1. Le graduatorie per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche sono pubblicate entro il 31 luglio e le nomine sono concluse entro il 31 agosto di ciascun anno.
2. In caso di mancata nomina entro il 15 settembre, il dirigente scolastico è autorizzato a conferire direttamente la supplenza attingendo alle graduatorie d'istituto, senza attendere ulteriori turni di assegnazione centralizzata.
3. Il docente che rinuncia alla nomina dopo l'accettazione, salvo giustificato motivo, non può ricevere altre supplenze per il medesimo anno scolastico.
Art. 5Priorità degli interventi di edilizia scolastica
1. Il Ministero dell'Istruzione redige, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una graduatoria nazionale degli edifici scolastici che necessitano di interventi di messa in sicurezza.
2. La graduatoria è formata secondo i seguenti criteri, in ordine di prevalenza: rischio per l'incolumità di studenti e personale; numero di studenti accolti; assenza di sedi alternative nel territorio, con particolare riguardo alle Terre Interne.
3. Le risorse destinate all'istruzione dalla legge di bilancio in vigore e destinate all'edilizia scolastica sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria. La graduatoria è pubblica e aggiornata ogni anno.
Art. 6Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Verandia.