Disposizioni per il rinnovo dei contratti collettivi scaduti e per il rafforzamento dei controlli contro lavoro nero, caporalato e violazioni in materia di…
- Approvata il
- 7 giugno 2028 · VI Legislatura
- D'iniziativa di
- Dino Conta
Votazione finale
Camera di Garanzia
Esaminata e approvata con 20 voti favorevoli e 1 contrari.
- Art. 3 e art. 4, comma 3: i nuclei ispettivi misti nelle otto Province sono finanziati solo con i proventi delle sanzioni. È un'entrata incerta e posticipata, mentre il saldo dello Stato è già negativo (-35M). Occorre i…
- Art. 1, commi 1 e 3: il comma 1 impone di rinnovare il contratto entro novanta giorni, ma non dice cosa accade se le parti non si accordano. Per lo stesso caso il comma 3 non indica che effetto abbia la proposta del med…
- Art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1: l'indennità di vacanza contrattuale decorre da un termine collegato all'apertura del tavolo. Va previsto che cosa succede se il tavolo non viene convocato nei trenta giorni. Per i nucl…
Relazione
Onorevoli colleghi! In Verandia ci sono lavoratori che aspettano il rinnovo del contratto da anni, mentre il carrello della spesa non aspetta nessuno. Questa legge fissa un principio semplice: un tavolo si apre e si chiude, con tempi certi, e se le parti non arrivano a un accordo c'è un mediatore e un'indennità che ricorda a tutti che il tempo ha un costo. L'abbiamo calibrata per non schiacciare le piccole imprese, che hanno uno sconto, perché i conti in ordine li deve fare anche chi dà lavoro.
La seconda gamba è il controllo. Durante lo sciopero dell'agricoltura ho visto con i miei occhi che le regole senza ispettori restano sulla carta. I nuclei provinciali misti mettono insieme Ispettorato e parti sociali, ma chi sanziona resta lo Stato. Chi sbaglia una volta paga, chi ci ricade paga il doppio, e chi sfrutta la gente col caporalato non lavora più con i soldi pubblici. Le multe tornano a finanziare i controlli: non chiediamo un euro in più al bilancio.
Testo
Art. 1Rinnovo dei contratti collettivi scaduti
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti da oltre dodici mesi sono rinnovati entro novanta giorni dall'apertura del tavolo negoziale presso il Ministero del Lavoro.
2. Il Ministro del Lavoro convoca il tavolo entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti firmatarie.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Ministro nomina un mediatore, scelto d'intesa tra le parti, che presenta una proposta di accordo entro i successivi quarantacinque giorni.
Art. 2Indennità di vacanza contrattuale
1. Dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, ai lavoratori interessati spetta un'indennità di vacanza contrattuale pari al tre per cento del minimo tabellare, a carico delle imprese.
2. L'indennità cessa con la sottoscrizione del nuovo contratto ed è assorbita dagli aumenti da esso previsti.
3. Per le imprese con meno di quindici dipendenti l'indennità è ridotta al due per cento.
Art. 3Nuclei ispettivi provinciali misti
1. In ogni provincia è istituito un nucleo ispettivo misto, composto da personale dell'Ispettorato del Lavoro e da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
2. Il nucleo svolge controlli su lavoro nero, caporalato, rispetto dei contratti collettivi e sicurezza nei luoghi di lavoro, con priorità ai settori agricolo, edile e della logistica.
3. I poteri di accertamento e di sanzione restano in capo al personale dell'Ispettorato; i rappresentanti delle parti sociali svolgono funzioni di segnalazione e di affiancamento.
Art. 4Sanzioni e recidiva
1. Le sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori irregolari e per le violazioni in materia di sicurezza sono raddoppiate in caso di recidiva nel quinquennio.
2. L'impresa condannata in via definitiva per caporalato o per frode nelle prestazioni di lavoro è esclusa dalle gare pubbliche per un periodo di tre anni.
3. I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento dell'attività dei nuclei di cui all'articolo 3.
Art. 5Trasparenza e monitoraggio
1. Il Ministero del Lavoro pubblica ogni sei mesi l'elenco dei contratti collettivi scaduti, lo stato dei tavoli aperti e i risultati dell'attività ispettiva per provincia.
2. Il Ministro riferisce annualmente al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
Art. 6Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Verandia.