Istituzione della rete provinciale «Porta Aperta Dario Lampa» per l'accoglienza, la cura e il reinserimento lavorativo delle persone con dipendenze
- Approvata il
- 7 giugno 2028 · VI Legislatura
- D'iniziativa di
- Dino Conta
Votazione finale
Camera di Garanzia
Esaminata e approvata con 19 voti favorevoli e 2 contrari.
- Art. 5, comma 1: la clausola di invarianza rinvia ai capitoli sanità e lavoro, che non figurano nel bilancio in vigore (stanziato solo il capitolo infrastrutture, 3) a fronte di un saldo di -35M. Occorre indicare uno st…
- Art. 2, comma 1: va individuato il soggetto che attiva e gestisce gli sportelli (Ministero della Salute, Presidenza della Provincia o aziende sanitarie) e chi verifica il rispetto del termine di sei mesi.
- Art. 3 e Art. 4, comma 1: occorre coordinare l'esonero dalla segnalazione all'autorità giudiziaria con l'obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e con l'Art. 78 della Costituzione (Azione penale). Va inoltre chiarito…
Relazione
Onorevoli colleghi! Questa legge nasce da una promessa che ho fatto davanti a una bara, e intendo mantenerla. Dario Lampa non è caduto solo per mano di chi lo ha ucciso: per anni ha combattuto contro una dipendenza che lo ha consumato in silenzio, perché in questo paese chi cade si vergogna di chiedere aiuto e non sa a quale porta bussare. Io ho dormito sul suo divano e gli ho nascosto le chiavi della macchina; non è bastato. Non deve più dipendere dalla fortuna di avere un amico vicino.
La proposta è semplice e sostenibile: uno sportello in ogni provincia, gratuito, anonimo e aperto anche di notte; la tutela del posto di lavoro per chi si cura; un canale preferenziale per chi vuole tornare a lavorare. Nessun nuovo carrozzone: si usano locali pubblici già esistenti e risorse già stanziate, con rendiconti pubblici ogni anno. Ho passato la vita dentro l'amministrazione e so che i servizi funzionano quando sono vicini, sobri e controllati. Vi chiedo di votarla senza bandiere.
Testo
Art. 1Finalità
1. La Repubblica di Verandia riconosce la dipendenza da sostanze come condizione di salute, non come colpa, e garantisce in ogni provincia un punto di accesso gratuito, anonimo e senza liste d'attesa per chi chiede aiuto.
2. La rete assume la denominazione «Porta Aperta Dario Lampa», in memoria del Presidente del Consiglio caduto nell'attentato.
Art. 2Sportelli provinciali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna provincia è attivato almeno uno sportello «Porta Aperta», aperto anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
2. Lo sportello offre primo ascolto, orientamento sanitario, supporto psicologico e, su richiesta, accompagnamento ai servizi di cura.
3. Gli sportelli sono collocati in immobili pubblici già disponibili; è vietato l'affitto di nuove sedi quando esistono locali demaniali idonei.
Art. 3Riservatezza
1. L'accesso allo sportello non comporta segnalazione all'autorità giudiziaria né al datore di lavoro.
2. I dati raccolti sono trattati esclusivamente a fini di cura e non possono essere usati in procedimenti disciplinari, amministrativi o penali.
Art. 4Lavoro e reinserimento
1. Il lavoratore che intraprende un percorso di cura certificato dalla rete ha diritto alla conservazione del posto per un periodo fino a dodici mesi.
2. Le imprese che assumono persone che hanno concluso un percorso presso la rete accedono in via prioritaria ai programmi pubblici di formazione e ai bandi del Ministero del Lavoro.
3. I centri per l'impiego riservano a ciascuno sportello un operatore di riferimento per il reinserimento.
Art. 5Copertura e controllo della spesa
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nei limiti delle dotazioni del capitolo sanità e del capitolo lavoro previste dalla legge di bilancio in vigore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ogni sportello pubblica ogni anno il rendiconto delle spese e il numero di persone accolte, in forma anonima.
3. Il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute riferiscono annualmente al Parlamento sui risultati della rete.