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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Legge 5 maggio 2028, n. 9

Disposizioni per la certezza dei pagamenti alle imprese nei cantieri dell'acquedotto e istituzione dello Sportello unico provinciale per le autorizzazioni

Approvata il
5 maggio 2028 · VI Legislatura
D'iniziativa di
Andrea Morelli

Votazione finale

70 favorevoli42 contrari8 astenuti

Camera di Garanzia

Esaminata e approvata con 21 voti favorevoli e 0 contrari.

  • Art. 3: la clausola di invarianza, che rinvia al capitolo infrastrutture con dotazione 2, non tiene conto degli interessi di mora previsti dall'art. 2, comma 3. Con un saldo dello Stato di -4M, occorre indicare su quale…
  • Art. 4 e art. 5: lo Sportello unico è operativo dal giorno successivo alla pubblicazione, senza un termine per l'organizzazione da parte delle otto Province e senza dire cosa accade se scadono i trenta giorni senza risp…
  • Art. 6: la rubrica parla di esclusione delle revisioni prezzi, ma il comma 2 ne disciplina il procedimento senza fissare un termine per la decisione del Ministero dell'economia. Occorre armonizzare rubrica e contenuto, …

Relazione

Onorevoli colleghi! Ci sono imprese che hanno aspettato otto mesi per vedersi pagare lavori già fatti e certificati. Questo non è rigore, è disordine, e a pagarlo sono gli operai e i cantieri che si fermano. Con questo disegno di legge fissiamo una regola semplice: lo stato di avanzamento certificato si paga entro sessanta giorni, e chi sbaglia i tempi ne risponde. Non serve un euro in più: le risorse sono già sul capitolo infrastrutture, si tratta solo di farle arrivare quando devono arrivare.

Lo Sportello unico in Provincia mette fine al giro delle autorizzazioni da un ufficio all'altro: un solo interlocutore, trenta giorni per rispondere. Le revisioni prezzi restano fuori, e lo diciamo chiaramente: chi chiede di ritoccare le cifre porta le carte e le motiva. I conti pubblici si tengono fino all'ultimo euro, e chi lavora bene non ha nulla da temere.

Testo

Art. 1Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge garantisce tempi certi di pagamento alle imprese esecutrici dei lavori pubblici relativi alla rete dell'acquedotto e semplifica i procedimenti autorizzativi connessi.

2. Le disposizioni si applicano ai contratti in essere e a quelli stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2Pagamenti a sessanta giorni

1. L'amministrazione committente paga ogni stato di avanzamento dei lavori entro sessanta giorni dalla data della sua certificazione da parte del direttore dei lavori.

2. La certificazione è emessa entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'impresa.

3. Decorso il termine del comma 1, sulle somme dovute maturano gli interessi di mora al tasso legale. Il dirigente responsabile del ritardo ne risponde in sede disciplinare.

Art. 3Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 si provvede nei limiti delle risorse già stanziate sul capitolo infrastrutture dalla legge di bilancio in vigore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La presente legge non modifica le dotazioni dei capitoli di spesa né l'aliquota delle imposte.

Art. 4Sportello unico provinciale

1. In ciascuna Provincia è istituito lo Sportello unico per le autorizzazioni relative ai lavori sulla rete dell'acquedotto, che riceve le istanze e coordina tutti gli enti competenti.

2. Lo Sportello unico si avvale del personale già in servizio presso la Provincia.

Art. 5Termine per la risposta

1. Lo Sportello unico rilascia o nega l'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza completa.

2. Il termine può essere sospeso una sola volta, per non più di quindici giorni, per la richiesta di integrazioni documentali.

3. Il diniego è motivato per iscritto.

Art. 6Esclusione delle revisioni prezzi

1. La presente legge non autorizza revisioni dei prezzi contrattuali.

2. Ogni richiesta di revisione prezzi è presentata con la documentazione contabile completa al Ministero dell'economia, che la istruisce e decide con atto motivato. In assenza di documentazione la richiesta è irricevibile.

Art. 7Trasparenza

Ogni amministrazione committente pubblica trimestralmente l'elenco degli stati di avanzamento certificati, la data di pagamento e gli eventuali ritardi.

Art. 8Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Verandia.