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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Legge 5 maggio 2028, n. 8

Disposizioni urgenti per la ripartenza dei cantieri delle reti irrigue e dei depuratori nelle Terre Alte e per la trasparenza degli appalti ambientali

Approvata il
5 maggio 2028 · VI Legislatura
D'iniziativa di
Simone Termo

Votazione finale

70 favorevoli12 contrari38 astenuti

Camera di Garanzia

Esaminata e approvata con 21 voti favorevoli e 0 contrari.

  • Art. 1, comma 1 e Art. 2, comma 1: la priorità per le Terre Alte e la graduatoria per perdite d'acqua sono due criteri distinti. Il testo non dice come si combinano. Va precisato se le Terre Alte formano una graduatoria…
  • Art. 3, comma 3: le scadenze di avvio sono due, cioè la prossima stagione irrigua e i novanta giorni dall'assegnazione, e possono non coincidere. Occorre indicare quale prevale ai fini della revoca. All'Art. 2, comma 3,…
  • Art. 1, comma 2: va indicata la legge di conversione che fonte le risorse, con il suo estremo e il capitolo di spesa dei 30 milioni. Art. 3, comma 2: i poteri sostitutivi del commissario verso gli enti inadempienti rich…

Relazione

Onorevoli colleghi! Vi parlo coi numeri, perché sono quelli che contano. Abbiamo 30 milioni già stanziati e convertiti in legge, ma nelle Terre Alte i cantieri sono fermi, le reti irrigue perdono acqua e alcuni depuratori sono a metà. I soldi stanziati non servono a niente se il cantiere è fermo. Questa legge non chiede un euro in più al bilancio di Verandia. Mette un ordine di priorità chiaro: prima le reti che perdono di più, poi i depuratori. Ogni cantiere avrà un commissario, con scadenze strette. A chi non parte in tempo togliamo le risorse e le diamo a chi è pronto.

Chiediamo anche una cosa a chi vince le gare: niente furbizie. Tutto pubblico: bandi, ribassi, subappalti. Penali vere per chi sfora i tempi. Il Parlamento riceverà una relazione ogni tre mesi, cantiere per cantiere. Prima i fatti, poi le etichette. Vi chiedo di approvarla in fretta, così le ruspe partono entro la stagione irrigua.

Testo

Art. 1Finalità e risorse

1. La presente legge accelera la ripartenza dei cantieri fermi sulle reti irrigue e sugli impianti di depurazione, con priorità per le Terre Alte.

2. Gli interventi sono finanziati esclusivamente con i 30 milioni già stanziati dalla legge di conversione in vigore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di Verandia e senza modifiche alla legge di bilancio vigente.

Art. 2Ordine di priorità degli interventi

1. Le risorse vanno prima alle reti irrigue con le perdite d'acqua più alte, misurate e certificate dai consorzi di bonifica. Quello che resta va ai depuratori non conformi o fermi.

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente pubblica l'elenco dei cantieri ammessi, con l'importo assegnato a ciascuno, il cronoprogramma e l'ente attuatore.

3. L'elenco è trasmesso subito al Ministero dell'economia, che verifica la copertura cantiere per cantiere.

Art. 3Commissari di cantiere

1. Per ogni cantiere il Ministro dell'ambiente nomina un commissario. Il commissario è scelto tra dirigenti tecnici pubblici e lavora senza compensi aggiuntivi.

2. Il commissario ha poteri sostitutivi verso gli enti inadempienti. Risponde del rispetto del cronoprogramma.

3. I lavori devono iniziare entro l'avvio della prossima stagione irrigua. Se un cantiere non parte entro novanta giorni dall'assegnazione, le risorse sono revocate e passano al cantiere successivo in graduatoria.

Art. 4Scadenze e penali

1. I contratti di appalto prevedono penali per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma, nella misura massima consentita dalla normativa sui contratti pubblici.

2. Le somme incassate con le penali restano vincolate agli interventi della presente legge.

Art. 5Appalti puliti

1. Gli affidamenti fatti in base alla presente legge rispettano integralmente la normativa vigente contro la frode nelle gare pubbliche.

2. Per ogni gara la stazione appaltante pubblica online, in formato aperto, il bando, i partecipanti, i ribassi offerti, l'aggiudicatario e tutti i subappalti.

3. Non può partecipare alle gare l'impresa che negli ultimi cinque anni ha avuto penali per gravi ritardi su opere idriche pubbliche, se non ha sanato le inadempienze.

Art. 6Rendicontazione al Parlamento

Ogni tre mesi il Ministro dell'ambiente trasmette al Parlamento una relazione con lo stato di ogni cantiere: le somme spese, gli avanzamenti, le revoche e le penali applicate.

Art. 7Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Verandia.