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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Legge 7 giugno 2028, n. 15

Istituzione della Rete Autostradale Nazionale (RAN) per lo sviluppo del sistema commerciale di Verandia

Approvata il
7 giugno 2028 · VI Legislatura
D'iniziativa di
Steve Rogers

Votazione finale

72 favorevoli42 contrari6 astenuti

Camera di Garanzia

Esaminata e approvata con 14 voti favorevoli e 7 contrari.

  • Art. 5, comma 1: lo stanziamento di 5 milioni di euro è posto «a carico dello Stato» senza indicare la fonte (capitolo di bilancio, riduzione di spesa o nuova entrata), con un conto dello Stato già in disavanzo di 35 mi…
  • Art. 4: lo statuto dell'ENRA non è definito. Mancano gli organi, le quote minime di controllo pubblico, il riparto tra Stato e Province e i limiti all'ingresso di capitale estero. Va precisato almeno che la maggioranza …
  • Gli effetti calcolati dal motore registrano una sola opera, l'«autostrada_sud», mentre il testo istituisce una rete nazionale su quattro direttrici. L'Art. 6 non fissa termini per il primo programma di avanzamento né da…

Testo

Art. 1Istituzione della RAN

1. È istituita la Rete Autostradale Nazionale della Repubblica di Verandia (RAN), costituita da un sistema integrato di arterie autostradali a doppia carreggiata, a quattro corsie per senso di marcia, dotate di tecnologie di gestione intelligente del traffico, sistemi di monitoraggio in tempo reale, corsie di emergenza digitali e infrastrutture di ricarica e rifornimento di nuova generazione.

2. La RAN è concepita come un’unica maglia nazionale, non come somma di tratti isolati.

Art. 2Tracciato

Il suo tracciato, definito in coerenza con la geografia delle otto Province, realizza i seguenti collegamenti strategici:

a) un asse longitudinale principale che collega Riva del Valdora, attraverso Dorvena e la Piana dell’Entroterra, fino a Punta Meridiana;

b) un asse trasversale Est-Ovest che unisce Costa di Ponente, Colline di Qualora, Dorvena e Distretto del Levante;

c) un anello di connessione meridionale che integra Costa Sud e Punta Meridiana con la Piana dell’Entroterra, chiudendo il sistema e assicurando la piena accessibilità delle Province meridionali;

d) raccordi di alta capacità tra Costa di Ponente e le Colline di Qualora, e tra Distretto del Levante e Costa Sud.

Art. 3Principi fondamentali

La RAN è progettata e realizzata secondo i seguenti principi fondamentali:

a) Unità territoriale: ogni Provincia deve risultare direttamente e rapidamente raggiungibile da tutte le altre, eliminando le zone di isolamento;

b) Modernità tecnologica: l’intera rete è attrezzata con sistemi digitali di gestione del traffico, comunicazione veicolo-infrastruttura, monitoraggio strutturale continuo e piattaforme di dati aperti;

c) Resilienza e sostenibilità: le opere sono realizzate con criteri di resistenza ai cambiamenti climatici, di minimizzazione dell’impatto ambientale e di integrazione con i corridoi ecologici esistenti;

d) Interoperabilità: la RAN si integra con i sistemi portuali di Costa di Ponente, con le aree logistiche del Distretto del Levante e con i nodi di servizio di Dorvena e Costa Sud, costituendo un’unica piattaforma infrastrutturale nazionale;

e) Proiezione nel futuro: la rete è dimensionata e predisposta per supportare l’introduzione di veicoli a guida autonoma, di sistemi di trasporto collettivo ad alta capacità e di nuove forme di mobilità.

Art. 4Ente Nazionale per la Rete Autostradale

1. Per la progettazione esecutiva, la realizzazione, la gestione e la manutenzione della RAN è istituito l’Ente Nazionale per la Rete Autostradale (ENRA), soggetto a partecipazione mista pubblico-privata, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa e patrimoniale.

2. La partecipazione pubblica è assicurata dallo Stato e dalle Province. È aperta la possibilità di ingresso di investitori privati, nazionali ed esteri, attraverso quote di capitale, partnership o altre forme di collaborazione economico-finanziaria, secondo criteri di trasparenza, concorrenza e interesse nazionale.

3. L’ENRA opera secondo principi di efficienza, responsabilità di gestione e apertura al mercato, mantenendo comunque la finalità pubblica primaria della rete autostradale nazionale.

Art. 5Stanziamento

1. Per i primi due anni di attività della Rete Autostradale Nazionale è stanziata la somma complessiva di 5 milioni di euro a carico dello Stato.

2. Tale importo è destinato a coprire le spese di avvio dell’ENRA, la progettazione esecutiva dei primi lotti, le indagini preliminari, gli studi di fattibilità e l’avvio dei cantieri prioritari.

3. Le risorse sono assegnate in modo progressivo e controllato, con verifica annuale dei risultati raggiunti da parte dell’ENRA.

4. Ferma restando la copertura di cui al comma 1, l’ENRA può ricevere e gestire risorse aggiuntive provenienti da investitori privati, nazionali ed esteri, a titolo di apporto di capitale, partenariato pubblico-privato o altre forme di collaborazione economico-finanziaria, da destinare alle finalità di cui al presente articolo e allo sviluppo della RAN, secondo i criteri di trasparenza, concorrenza e interesse nazionale di cui all’articolo 4.

Art. 6Avanzamento dei lavori

1. La realizzazione della RAN avviene secondo un piano di avanzamento progressivo, articolato in fasi successive e prioritarie. L’ENRA è tenuto a definire e aggiornare annualmente un programma di avanzamento dei lavori che individui i lotti prioritari, i tempi di esecuzione, i livelli di spesa e gli obiettivi di completamento.

2. I lavori procedono in modo graduale e coordinato, privilegiando dapprima gli assi di maggiore valenza strategica (asse longitudinale principale e asse trasversale Est-Ovest), e proseguendo successivamente con l’anello meridionale e i raccordi di alta capacità, in modo da garantire continuità operativa e ottimizzazione delle risorse disponibili.