Disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, la trasparenza delle agende e la garanzia di accesso nelle aree interne
- Approvata il
- 5 aprile 2028 · VI Legislatura
- D'iniziativa di
- Nadia Brignole
Votazione finale
Relazione
Onorevoli colleghi! L'ultimo monitoraggio ministeriale registra uno sforamento del 38% sulle prestazioni di classe B, quelle che andrebbero erogate entro dieci giorni. Non è un'opinione: è il dato che le aziende sanitarie stesse ci trasmettono. Questa legge non promette miracoli. Fissa obblighi verificabili: un'agenda unica per provincia, il divieto di chiudere le liste, il percorso di garanzia attivato d'ufficio e la pubblicazione mensile dei tempi reali.
C'è poi una seconda Verandia, quella dei paesi dell'interno, dove una visita cardiologica costa una giornata di viaggio. Per quei cittadini la legge prevede ambulatori itineranti, televisita e rimborso delle spese di trasporto. I direttori generali risponderanno dei risultati con l'incarico. Il controllo spetterà a chiunque sappia leggere una tabella.
Testo
Art. 1Finalità e ambito
1. La presente legge garantisce il rispetto dei tempi massimi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostiche erogate dal Servizio sanitario della Repubblica di Verandia, secondo le classi di priorità U (entro 72 ore), B (entro 10 giorni), D (entro 30 giorni per le visite e 60 per gli accertamenti) e P (entro 120 giorni).
2. Le aziende sanitarie danno attuazione alla presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
Art. 2Agenda unica provinciale e divieto di chiusura delle liste
1. In ciascuna provincia è istituita un'agenda unica di prenotazione. Vi confluiscono tutte le disponibilità delle strutture pubbliche e di quelle private accreditate, comprese le prestazioni in regime di libera professione intramuraria.
2. È vietata la sospensione o la chiusura delle agende di prenotazione. Il direttore generale che la dispone, o la tollera, risponde in sede di valutazione annuale ed è soggetto alla decadenza in caso di reiterazione.
3. Le prestazioni prenotate e non disdette almeno quarantotto ore prima sono riassegnate d'ufficio entro ventiquattro ore.
Art. 3Percorso di garanzia
1. Quando la struttura pubblica non è in grado di rispettare il tempo massimo previsto dalla classe di priorità, l'azienda sanitaria assicura la prestazione presso altra struttura pubblica o privata accreditata della provincia, a carico del Servizio sanitario. Al cittadino resta dovuto il solo ticket, se previsto.
2. L'attivazione del percorso di garanzia avviene d'ufficio al momento della prenotazione, senza necessità di istanza del cittadino.
Art. 4Prestazioni aggiuntive del personale
1. Le aziende sanitarie sono autorizzate ad acquistare dal proprio personale medico e sanitario prestazioni aggiuntive in orario serale e nei giorni festivi, remunerate a tariffa piena, finalizzate esclusivamente all'abbattimento delle liste d'attesa.
2. Le prestazioni aggiuntive sono rendicontate per singola branca specialistica e non possono superare il limite orario fissato dal contratto collettivo per la tutela del riposo.
Art. 5Aree interne e servizi di prossimità
1. Nei comuni delle aree interne, montane e rurali le aziende sanitarie attivano ambulatori itineranti di diagnostica di base e la televisita specialistica, con calendario pubblicato almeno trenta giorni prima.
2. Ai residenti delle aree interne che si recano fuori provincia per una prestazione in percorso di garanzia è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, secondo criteri fissati con decreto del Ministro della salute.
Art. 6Trasparenza e monitoraggio
1. Ogni azienda sanitaria pubblica mensilmente, sul proprio sito istituzionale, i tempi di attesa effettivi per ciascuna prestazione e classe di priorità, la percentuale di sforamento e il numero di percorsi di garanzia attivati.
2. Il Ministero della salute pubblica ogni sei mesi un rapporto nazionale comparativo e lo trasmette al Parlamento.
3. Il rispetto dei tempi di attesa costituisce obiettivo vincolante nella valutazione dei direttori generali; il mancato raggiungimento per due semestri consecutivi comporta la decadenza dall'incarico.
Art. 7Copertura
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nei limiti della dotazione vigente del capitolo sanità, mediante riallocazione delle risorse destinate all'acquisto di beni e servizi non sanitari delle aziende sanitarie.
2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.