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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Legge 5 aprile 2028, n. 6

Remigrazione

Approvata il
5 aprile 2028 · VI Legislatura
D'iniziativa di
Gabriele D' Annunzio

Votazione finale

120 favorevoli0 contrari0 astenuti

Testo

Art. 1Principi generali, finalità e ambito di applicazione

1. La Repubblica di Verandia, in conformità ai principi della propria Costituzione e agli obblighi internazionali cui è vincolata, disciplina con la presente legge le procedure di allontanamento, espulsione e rimpatrio dei cittadini stranieri, perseguendo finalità di tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine democratico, della legalità, della coesione sociale e della regolare gestione dei flussi migratori.

2. La presente legge istituisce un sistema organico di remigrazione, intesa come l'insieme delle procedure amministrative, giudiziarie, diplomatiche e materiali finalizzate all'allontanamento dal territorio della Repubblica dei cittadini stranieri che non possiedano un valido titolo giuridico per soggiornarvi o che, nei casi stabiliti dalla legge, abbiano perduto il diritto al soggiorno in conseguenza della commissione di gravi reati.

3. Costituisce principio generale dell'ordinamento dello Stato di Verandia che l'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale siano subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e che la perdita definitiva di tali requisiti comporti, nei casi e secondo le procedure previste dall'ordinamento, l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

4. Nei confronti del cittadino straniero che soggiorni irregolarmente nel territorio della Repubblica è disposto il rimpatrio secondo le procedure stabilite dalla presente legge, salvo che ricorrano condizioni che ne impediscano temporaneamente o definitivamente l'esecuzione ai sensi della legge, della Costituzione o degli obblighi internazionali vincolanti per Verandia.

5. Il cittadino straniero regolarmente soggiornante conserva il diritto al soggiorno nei limiti e alle condizioni previste dal proprio titolo. Qualora lo stesso sia condannato con sentenza definitiva per un reato grave individuato dalla presente legge o da altre disposizioni dell'ordinamento, il titolo di soggiorno può essere revocato o non rinnovato e può essere disposta l'espulsione, secondo la gravità della condotta, la natura del reato e gli ulteriori criteri stabiliti dalla legge.

6. Le misure di espulsione e rimpatrio previste dalla presente legge sono adottate sulla base di una valutazione individuale della posizione dello straniero e sono eseguite dall'autorità competente secondo procedure determinate, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, responsabilità personale e tutela giurisdizionale effettiva.

7. Nell'applicazione della presente legge, la condizione di cittadino straniero non costituisce di per sé presupposto sufficiente per l'adozione di una misura espulsiva o per l'aggravamento della responsabilità penale, salvo quanto espressamente previsto dall'ordinamento in relazione a specifiche e oggettive circostanze della condotta. Ogni provvedimento deve essere fondato sui requisiti e sulle circostanze individuali stabiliti dalla legge.

8. L'esecuzione delle misure di rimpatrio è effettuata verso lo Stato di origine o di cittadinanza dello straniero ovvero, quando consentito dall'ordinamento e accettato dallo Stato interessato, verso un altro Stato nel quale il cittadino straniero possa essere legittimamente trasferito. È in ogni caso vietato procedere al trasferimento quando sussistano le condizioni che, ai sensi della legge o degli obblighi internazionali vincolanti per Verandia, impediscono l'allontanamento verso lo Stato di destinazione.

9. La presente legge si applica a tutti i cittadini stranieri presenti nel territorio della Repubblica, comprese le persone che si trovino nelle acque territoriali o nelle altre aree sottoposte alla giurisdizione dello Stato, nei limiti previsti dal diritto nazionale e internazionale.

10. Le disposizioni della presente legge sono interpretate e applicate in modo da assicurare l'effettività delle decisioni di allontanamento e rimpatrio, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica di Verandia e dagli obblighi internazionali vincolanti per lo Stato.

Art. 2Condizione di soggiorno irregolare e presupposti della remigrazione

1. Ai fini della presente legge, è considerato in condizione di soggiorno irregolare il cittadino straniero che si trovi nel territorio della Repubblica di Verandia senza essere titolare di un valido titolo che ne autorizzi l'ingresso o il soggiorno, ovvero che permanga nel territorio nazionale oltre il termine autorizzato, salvo che la legge disponga diversamente o che la permanenza sia consentita in forza di un procedimento amministrativo o giudiziario in corso.

2. È altresì considerato irregolare il cittadino straniero il cui titolo di soggiorno sia stato definitivamente revocato, annullato o dichiarato decaduto, quando sia decorso il termine eventualmente concesso per l'allontanamento volontario senza che lo stesso abbia lasciato il territorio nazionale.

3. La mera presentazione di una domanda di rilascio, rinnovo o conversione di un titolo di soggiorno non determina, di per sé, la regolarità della permanenza oltre il termine precedentemente autorizzato, salvo nei casi nei quali la legge riconosca espressamente alla presentazione della domanda effetti sospensivi o autorizzativi del soggiorno fino alla definizione del procedimento.

4. L'accertamento della condizione di soggiorno irregolare costituisce presupposto per l'avvio del procedimento di remigrazione. L'autorità competente procede alla verifica dell'identità, della nazionalità, della situazione documentale e dell'eventuale esistenza di condizioni giuridiche che impediscano o sospendano l'esecuzione dell'allontanamento.

5. Nei confronti del cittadino straniero in condizione di soggiorno irregolare è adottato un provvedimento di espulsione, salvo che ricorrano le condizioni previste dalla legge per il rilascio di un titolo di soggiorno, per la sospensione dell'allontanamento o per l'applicazione di una diversa misura. Il provvedimento individua, ove possibile, lo Stato verso il quale deve essere eseguito il rimpatrio e stabilisce le modalità e i termini per l'allontanamento.

6. Quando l'identità o la cittadinanza del soggetto non risultino immediatamente accertabili, le autorità competenti provvedono senza ritardo alle attività necessarie all'identificazione, anche mediante la cooperazione con le autorità diplomatiche e consolari dello Stato del quale il soggetto dichiari di essere cittadino o del quale risultino elementi idonei a comprovare la cittadinanza.

7. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione è tenuto a collaborare, nei limiti previsti dalla legge, alle procedure necessarie per l'accertamento della propria identità e per l'organizzazione del rimpatrio, nonché a presentare i documenti in suo possesso utili all'esecuzione del provvedimento. La mancata collaborazione può comportare l'applicazione delle conseguenze previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni dell'ordinamento.

8. L'autorità competente tiene conto, nell'adozione e nell'esecuzione del provvedimento, dell'eventuale presenza di minori, di condizioni di particolare vulnerabilità e di altre circostanze individuali rilevanti ai sensi della legge. Tali circostanze non determinano automaticamente l'esclusione dalla procedura di rimpatrio, ma sono valutate secondo criteri stabiliti dall'ordinamento.

9. Il provvedimento di espulsione è adottato in forma scritta e motivata ed è comunicato all'interessato in una lingua a lui comprensibile o, ove ciò non sia possibile, mediante modalità idonee a consentirne la conoscenza effettiva. Sono garantiti allo straniero i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla legge.

10. L'accertamento della condizione di irregolarità e l'adozione del conseguente provvedimento di espulsione non pregiudicano l'eventuale esercizio dei diritti riconosciuti allo straniero dalla Costituzione, dalla legge e dagli obblighi internazionali dello Stato, né impediscono la valutazione delle condizioni che, ai sensi dell'ordinamento, ostano all'esecuzione del rimpatrio.

Art. 3

1. Procedimento di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione irregolare

2. Nei confronti del cittadino straniero che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2, l'autorità competente avvia senza ritardo il procedimento di espulsione e procede agli accertamenti necessari ai fini dell'identificazione, della verifica della posizione giuridica e dell'individuazione dello Stato verso il quale può essere eseguito il rimpatrio.

3. Il provvedimento di espulsione è adottato dall'autorità individuata dalla legge ed è motivato sulla base dell'accertata condizione di irregolarità dello straniero. Nel provvedimento sono indicati, ove determinabili, lo Stato di destinazione, il termine per l'allontanamento, le modalità di esecuzione e i rimedi esperibili dall'interessato.

4. Quando non sussistano ragioni di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di rischio concreto di sottrazione all'esecuzione del provvedimento, l'autorità può concedere allo straniero un termine per provvedere volontariamente all'allontanamento. Il termine è determinato tenendo conto delle circostanze individuali e delle concrete possibilità di organizzare il viaggio e non può essere utilizzato per eludere o ritardare indebitamente l'esecuzione del provvedimento.

5. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'allontanamento volontario, ovvero quando tale termine non sia concesso per le ragioni previste dalla legge, l'espulsione è eseguita coattivamente dalle autorità competenti. L'esecuzione coattiva può comprendere l'accompagnamento alla frontiera terrestre, marittima o aeroportuale e il trasferimento mediante i mezzi necessari a raggiungere lo Stato di destinazione.

6. L'accompagnamento coattivo è disposto quando risulti necessario per assicurare l'effettività dell'espulsione, in particolare qualora lo straniero abbia manifestato l'intenzione di sottrarsi al rimpatrio, non disponga di un domicilio o di un recapito verificabile, abbia precedentemente violato un provvedimento di allontanamento o sussistano altre circostanze concrete che rendano insufficiente l'allontanamento volontario.

7. Le autorità di pubblica sicurezza possono adottare, nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, le misure necessarie a impedirne la sottrazione all'esecuzione, nei limiti e secondo le garanzie stabilite dalla legge. Tali misure devono essere proporzionate alle esigenze del caso concreto e cessano quando vengono meno le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

8. Qualora l'esecuzione immediata dell'espulsione non sia possibile per la necessità di completare le procedure di identificazione, ottenere documenti di viaggio o organizzare il trasferimento verso lo Stato di destinazione, l'autorità competente adotta le misure previste dalla presente legge per assicurare la disponibilità dello straniero fino all'esecuzione del rimpatrio, nel rispetto dei limiti temporali e delle garanzie stabiliti dall'ordinamento.

9. Lo straniero sottoposto a procedimento di espulsione è informato dei motivi del provvedimento, delle modalità previste per il rimpatrio e dei mezzi di ricorso disponibili. Ove necessario, gli sono fornite informazioni mediante un interprete o attraverso modalità idonee a garantirne l'effettiva comprensione.

10. Contro il provvedimento di espulsione sono ammessi i rimedi previsti dalla legge. La presentazione del ricorso non determina automaticamente la sospensione dell'esecuzione, salvo nei casi nei quali la legge disponga diversamente o l'autorità giudiziaria competente ritenga necessario sospendere il provvedimento per evitare un pregiudizio grave e irreparabile.

11. L'esecuzione dell'espulsione è effettuata nel rispetto della dignità e dell'integrità fisica della persona e con l'impiego della forza pubblica esclusivamente quando necessario e nei limiti consentiti dalla legge. Nessuna disposizione del presente articolo consente l'allontanamento verso uno Stato nel quale sussistano le condizioni che, in base alla Costituzione, alla legge o agli obblighi internazionali vincolanti per Verandia, ne impediscano l'esecuzione.

Art. 4Trattenimento, identificazione ed esecuzione materiale del rimpatrio

1. Quando non sia possibile eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione mediante allontanamento volontario o accompagnamento alla frontiera e sussista un concreto rischio che il cittadino straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento, l'autorità competente può disporre il trattenimento presso strutture individuate dalla legge, esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'organizzazione e all'esecuzione del rimpatrio.

2. Il trattenimento costituisce misura finalizzata esclusivamente ad assicurare l'effettività dell'espulsione e non può essere disposto quale forma di sanzione penale o amministrativa per la mera condizione di irregolarità. La misura è adottata con provvedimento motivato e sottoposta senza ritardo al controllo dell'autorità giudiziaria competente, secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Nel determinare la necessità del trattenimento, l'autorità competente valuta la concreta possibilità di eseguire il rimpatrio, il rischio di fuga, l'eventuale mancata collaborazione dello straniero all'identificazione, la violazione di precedenti provvedimenti di allontanamento e ogni altra circostanza individuale rilevante. Il trattenimento non è disposto o è revocato quando l'espulsione non possa essere ragionevolmente eseguita entro un termine prevedibile.

4. Durante il periodo di trattenimento sono assicurate condizioni di permanenza conformi alla dignità della persona, nonché l'accesso alle cure mediche necessarie, la possibilità di comunicare con un difensore e, nei casi previsti dalla legge, con le autorità consolari dello Stato di cittadinanza. Sono altresì garantiti i diritti riconosciuti ai minori e alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità.

5. Le autorità competenti provvedono con carattere prioritario all'identificazione dello straniero trattenuto e all'acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio. Qualora lo straniero sia privo di documenti validi, l'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza è contattata, ove necessario, al fine di verificare l'identità e ottenere la documentazione utile al trasferimento.

6. Il cittadino straniero è tenuto a collaborare alle procedure di identificazione e a fornire, nei limiti previsti dalla legge, le informazioni necessarie all'accertamento della propria identità e nazionalità. La mancata collaborazione ingiustificata è valutata dall'autorità competente ai fini dell'individuazione delle misure necessarie ad assicurare l'esecuzione del rimpatrio, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dall'ordinamento.

7. Una volta completate le procedure necessarie, l'autorità competente organizza il trasferimento verso lo Stato di destinazione. L'accompagnamento può essere effettuato mediante trasporto terrestre, marittimo o aereo e può avvenire con l'assistenza delle forze di pubblica sicurezza quando tale assistenza sia necessaria per garantire la sicurezza dell'operazione.

8. Il rimpatrio è sospeso qualora, successivamente all'adozione del provvedimento, emergano elementi nuovi e concreti che facciano ritenere sussistente una delle condizioni che impediscono legalmente il trasferimento. In tal caso l'autorità procede alla rivalutazione della posizione dello straniero e adotta i provvedimenti conseguenti secondo la legge.

9. Il Ministero competente assicura il controllo delle strutture destinate al trattenimento e delle procedure di rimpatrio, anche attraverso verifiche periodiche sul rispetto delle condizioni previste dalla legge. I dati relativi ai trattenimenti, ai rimpatri effettuati e ai casi nei quali l'espulsione non sia stata eseguita sono raccolti in forma aggregata e utilizzati per la valutazione dell'efficacia delle politiche di rimpatrio.

Art. 5Espulsione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti condannati per reati gravi

1. Il cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica che sia condannato con sentenza definitiva per uno dei reati qualificati come gravi ai sensi della presente legge o delle altre disposizioni dell'ordinamento è sottoposto alla procedura di revoca o mancato rinnovo del titolo di soggiorno e, nei casi previsti dalla legge, al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati reati gravi, in particolare, i delitti puniti con pena detentiva superiore al limite stabilito dalla legge, nonché i delitti contro la vita e l'incolumità personale, contro la libertà sessuale, contro la libertà individuale, quelli commessi con violenza o minaccia grave, i delitti in materia di criminalità organizzata, terrorismo, traffico illecito di sostanze stupefacenti, tratta di persone e sfruttamento della prostituzione, nonché gli ulteriori reati espressamente individuati dalla legge.

3. L'espulsione conseguente alla condanna è disposta tenendo conto della gravità concreta del fatto, delle modalità della condotta, dell'entità della pena inflitta, dell'eventuale reiterazione dei reati e della pericolosità individuale risultante dagli elementi acquisiti nel procedimento. La misura è adottata esclusivamente sulla base di circostanze riferibili personalmente al condannato e non può essere fondata sulla sola cittadinanza straniera.

4. L'autorità competente procede alla verifica della posizione amministrativa dello straniero dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Qualora ricorrano i presupposti per l'espulsione, il titolo di soggiorno è revocato ovvero non è rinnovato e viene adottato il relativo provvedimento di allontanamento, secondo le procedure stabilite dalla presente legge.

5. Nei casi nei quali la legge preveda l'espulsione quale conseguenza della condanna, l'esecuzione dell'allontanamento è effettuata al termine dell'esecuzione della pena detentiva, salvo che l'ordinamento consenta l'esecuzione anticipata dell'espulsione e ricorrano le condizioni stabilite dalla legge. L'espulsione non determina l'estinzione della responsabilità penale né pregiudica l'esecuzione delle pene o delle altre misure disposte dall'autorità giudiziaria, salvo quanto diversamente previsto dall'ordinamento.

6. Il cittadino straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ai sensi del presente articolo può essere sottoposto, durante il periodo necessario all'organizzazione del rimpatrio, alle misure previste dalla presente legge per assicurare l'effettività dell'allontanamento. L'autorità competente procede senza ritardo all'identificazione e all'acquisizione dei documenti necessari al trasferimento.

7. Nell'adozione del provvedimento sono valutate le circostanze personali e familiari rilevanti ai sensi della legge, compresa la durata del soggiorno legale nel territorio nazionale e l'eventuale presenza di familiari regolarmente soggiornanti. Tali circostanze sono considerate ai fini della proporzionalità della misura, senza pregiudicare l'applicazione dell'espulsione nei casi nei quali essa sia prevista come conseguenza necessaria della condanna.

8. L'espulsione non può essere eseguita verso uno Stato nel quale sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero possa essere sottoposto a persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti, ovvero qualora ricorrano altre condizioni ostative previste dalla Costituzione, dalla legge o dagli obblighi internazionali vincolanti per la Repubblica.

9. Il provvedimento di espulsione è adottato in forma scritta e motivata ed è comunicato all'interessato. Sono garantiti i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento e, nei casi stabiliti dalla legge, l'assistenza di un difensore e di un interprete. La presentazione dei rimedi non sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o disposto dall'autorità giudiziaria competente.

Art. 6

1. Aggravamento delle sanzioni per la reiterazione dei reati e violazione degli obblighi connessi al soggiorno

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice penale e delle leggi speciali, nei confronti del cittadino straniero condannato per un reato di minore gravità possono essere applicate, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, specifiche conseguenze ulteriori qualora ricorrano circostanze oggettive connesse alla reiterazione della condotta delittuosa, alla violazione di precedenti provvedimenti dell'autorità o all'utilizzo fraudolento del titolo di soggiorno.

3. In caso di condanna per un reato commesso durante il periodo di validità del titolo di soggiorno, l'autorità competente procede alla verifica della posizione amministrativa dello straniero. Qualora il fatto costituisca una reiterazione di precedenti condotte penalmente rilevanti, ovvero evidenzi una persistente violazione degli obblighi derivanti dal soggiorno, il titolo può essere sottoposto a revoca o a mancato rinnovo nei casi previsti dalla legge.

4. La reiterazione di reati di minore gravità, accertata mediante sentenze definitive, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della pericolosità individuale e della permanenza del diritto di soggiorno. Ai fini della presente disposizione, sono considerate anche le condanne definitive per fatti della stessa natura commessi in periodi distinti, secondo i limiti e i criteri stabiliti dall'ordinamento penale.

5. Qualora il cittadino straniero, successivamente a un provvedimento definitivo dell'autorità competente, violi reiteratamente gli obblighi imposti in relazione al soggiorno, all'identificazione, all'allontanamento o al rispetto di un divieto di reingresso, si applicano le sanzioni previste dalla legge e, ove ne ricorrano i presupposti, può essere adottato un provvedimento di espulsione.

6. La violazione consapevole di un divieto di reingresso, l'utilizzo di documenti falsi o appartenenti ad altra persona al fine di eludere i controlli di frontiera o di soggiorno e la presentazione di false dichiarazioni finalizzate a ottenere o conservare un titolo di soggiorno sono valutati, oltre che ai fini della responsabilità penale eventualmente configurabile, ai fini della permanenza del diritto di soggiorno e dell'adozione delle misure previste dalla presente legge.

7. Quando la condanna per un reato di minore gravità non comporti di per sé l'espulsione, l'autorità competente può comunque valutare, secondo i criteri stabiliti dalla legge, la sussistenza delle condizioni per il mancato rinnovo del titolo di soggiorno, tenendo conto della gravità concreta del fatto, della reiterazione, della condotta successiva alla commissione del reato e della durata del soggiorno regolare nel territorio nazionale.

8. Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la cittadinanza straniera non costituisce autonomamente circostanza aggravante della responsabilità penale. Le conseguenze più severe sono applicate esclusivamente quando ricorrano le circostanze oggettive previste dalla legge e siano accertate individualmente dall'autorità competente.

9. Le misure previste dal presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e responsabilità personale e non possono determinare una duplicazione della sanzione per il medesimo fatto. Restano ferme le competenze dell'autorità giudiziaria in materia penale e le garanzie riconosciute all'imputato e al condannato dall'ordinamento.

10. Con decreto del Governo sono individuate, ove necessario, le modalità amministrative per il coordinamento tra le autorità giudiziarie, le autorità di pubblica sicurezza e gli uffici competenti in materia di immigrazione, al fine di assicurare la tempestiva comunicazione delle condanne definitive e degli altri provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 6bis — Disposizioni speciali per i reati di minore gravità commessi da cittadini stranieri

1. Nei confronti del cittadino straniero regolarmente soggiornante condannato con sentenza definitiva per un reato di minore gravità, la condanna comporta, oltre all'applicazione della pena prevista dalla legge penale, la verifica della permanenza dei requisiti necessari al soggiorno nel territorio della Repubblica.

2. Qualora il cittadino straniero sia condannato per la seconda volta, con sentenza definitiva, per un reato di minore gravità commesso durante il periodo di soggiorno nel territorio nazionale, l'autorità competente procede alla revisione del titolo di soggiorno, valutando la sussistenza dei presupposti per il mancato rinnovo o la revoca nei casi stabiliti dalla legge.

3. In caso di tre o più condanne definitive per reati di minore gravità commessi in un periodo determinato dalla legge, la reiterazione delle condotte costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della pericolosità individuale e della permanenza del diritto di soggiorno. Qualora dalla valutazione emerga una reiterata violazione dell'ordinamento incompatibile con la permanenza nel territorio nazionale, può essere disposto il mancato rinnovo o, nei casi previsti dalla legge, il provvedimento di espulsione.

4. La reiterazione di reati di minore gravità può altresì comportare, nei limiti stabiliti dalla legislazione penale, l'applicazione delle disposizioni in materia di recidiva e delle ulteriori conseguenze previste dall'ordinamento. Le disposizioni del presente articolo non modificano i limiti edittali delle pene quando tale modifica non sia espressamente prevista da una disposizione penale.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerate circostanze aggravanti, ove previste dalla legge, la commissione del nuovo reato durante l'esecuzione di una precedente sanzione, la violazione consapevole di prescrizioni imposte dall'autorità competente in conseguenza di precedenti condanne e la commissione del fatto in violazione di un provvedimento di espulsione o di un divieto di reingresso.

6. La commissione di un singolo reato di minore gravità, in assenza di ulteriori circostanze aggravanti o di precedenti condanne rilevanti, non determina automaticamente la revoca del titolo di soggiorno né l'espulsione. L'autorità competente valuta la natura del reato, la pena inflitta, la condotta successiva alla condanna e ogni altra circostanza individuale rilevante.

7. Il cittadino straniero destinatario di una misura di revoca o mancato rinnovo del titolo di soggiorno in conseguenza delle disposizioni del presente articolo è sottoposto, ove ne ricorrano i presupposti, alla procedura di espulsione prevista dalla presente legge. L'espulsione è eseguita secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e responsabilità personale. La cittadinanza straniera non costituisce, in assenza di ulteriori circostanze previste dalla legge, autonoma circostanza aggravante della responsabilità penale.

9. Le disposizioni più severe introdotte dal presente articolo si applicano esclusivamente ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e non possono determinare l'applicazione retroattiva di pene o circostanze aggravanti.

Art. 7Divieto di reingresso, durata e conseguenze dell'espulsione

1. Il cittadino straniero destinatario di un provvedimento definitivo di espulsione è soggetto a un divieto di reingresso nel territorio della Repubblica per il periodo stabilito nel provvedimento, secondo la gravità e la natura dei motivi che hanno determinato l'espulsione e nei limiti previsti dalla legge.

2. La durata del divieto di reingresso è determinata dall'autorità competente tenendo conto della causa dell'espulsione, dell'eventuale reiterazione della violazione delle norme sul soggiorno, della gravità dei reati eventualmente commessi, della pericolosità individuale accertata e della condotta tenuta dallo straniero durante il procedimento di allontanamento.

3. Nei confronti dello straniero espulso a seguito di una condanna per un reato grave, il divieto di reingresso è disposto per un periodo non inferiore a quello previsto per le ipotesi ordinarie di espulsione e può avere durata superiore nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle condotte, secondo quanto stabilito dalla legge.

4. Il divieto di reingresso comporta l'impossibilità di ottenere, per tutta la sua durata, un visto, un'autorizzazione all'ingresso o un titolo di soggiorno, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge o dagli obblighi internazionali della Repubblica. Le autorità competenti verificano l'esistenza del divieto prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione all'ingresso o al soggiorno.

5. Il cittadino straniero che faccia ingresso nel territorio nazionale durante il periodo di efficacia del divieto di reingresso è immediatamente sottoposto alle procedure di identificazione e di allontanamento previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali previste dall'ordinamento.

6. L'utilizzo di documenti falsi, alterati o appartenenti a terzi allo scopo di eludere un divieto di reingresso costituisce circostanza rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione e la decorrenza di un ulteriore periodo di divieto di reingresso.

7. Il cittadino straniero espulso che intenda fare nuovamente ingresso nella Repubblica al termine del periodo di divieto è tenuto a presentare una nuova domanda di ingresso e a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Il precedente provvedimento di espulsione è valutato dall'autorità competente ai fini della verifica dei requisiti richiesti per il nuovo ingresso.

8. In presenza di circostanze eccezionali e debitamente documentate, l'autorità competente può disporre la revoca o la riduzione del periodo residuo del divieto di reingresso, quando ciò non risulti incompatibile con le ragioni di sicurezza pubblica che avevano determinato l'espulsione. La revoca non può essere disposta nei casi nei quali sussistano specifiche ragioni ostative previste dalla legge.

9. I provvedimenti di espulsione e di divieto di reingresso sono registrati nelle banche dati delle autorità competenti e sono resi disponibili, secondo le modalità previste dalla legge, agli uffici incaricati dei controlli di frontiera e della gestione dei titoli di ingresso e soggiorno.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle norme che tutelano il diritto di asilo, la protezione internazionale e le altre forme di protezione riconosciute dall'ordinamento, nonché dei divieti di allontanamento previsti dalla Costituzione e dagli obblighi internazionali vincolanti per la Repubblica.

Art. 8

1. Cooperazione internazionale, accordi di riammissione e coordinamento delle attività di rimpatrio

2. La Repubblica di Verandia promuove e rafforza la cooperazione con gli Stati di origine, di cittadinanza e di transito dei cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione, al fine di assicurare l'effettiva esecuzione dei rimpatri e di ridurre i tempi necessari all'identificazione, al rilascio dei documenti di viaggio e al trasferimento delle persone interessate.

3. Il Governo è autorizzato a concludere accordi bilaterali e multilaterali di riammissione con gli Stati terzi, prevedendo procedure semplificate per l'accertamento della cittadinanza, il riconoscimento dell'identità e il rilascio dei documenti necessari all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Gli accordi possono altresì disciplinare le modalità di trasferimento, il transito attraverso il territorio degli Stati contraenti e le procedure per la verifica dell'identità delle persone prive di documenti.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica collaborano con le autorità nazionali competenti per l'identificazione dei cittadini stranieri e per l'acquisizione della documentazione necessaria al loro rimpatrio. A tal fine, possono essere istituiti canali di comunicazione diretti con le autorità degli Stati interessati e procedure amministrative accelerate per la verifica delle dichiarazioni relative alla cittadinanza.

5. Il Ministero competente assicura il coordinamento tra le autorità di pubblica sicurezza, le autorità giudiziarie, gli uffici incaricati della gestione dell'immigrazione e le rappresentanze diplomatiche, al fine di garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni necessarie all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

6. È istituito presso il Ministero competente un sistema nazionale di monitoraggio dei provvedimenti di espulsione, nel quale sono registrati, secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, i provvedimenti adottati, lo stato delle relative procedure, gli eventuali divieti di reingresso e l'esito delle operazioni di rimpatrio.

7. Il Governo individua annualmente le principali criticità che impediscono o ritardano l'esecuzione dei rimpatri e adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le misure necessarie per superarle. Particolare attenzione è rivolta ai casi nei quali l'assenza di accordi di riammissione, la mancata identificazione dello straniero o il mancato rilascio dei documenti di viaggio impediscano l'esecuzione di provvedimenti divenuti definitivi.

8. Nei rapporti con gli Stati terzi, la Repubblica può promuovere forme di collaborazione amministrativa, tecnica e diplomatica finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione irregolare, al contrasto delle organizzazioni dedite al favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegale e alla facilitazione del rimpatrio dei cittadini stranieri privi del diritto di soggiorno.

9. Le misure di cooperazione internazionale previste dal presente articolo sono attuate nel rispetto della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali dell'ordinamento. Nessun accordo o procedura di riammissione può essere applicato in modo da consentire il trasferimento di una persona verso uno Stato quando sussistano condizioni che vietino tale trasferimento ai sensi della legge o degli obblighi internazionali vincolanti per la Repubblica.

10. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, indicando il numero dei provvedimenti di espulsione eseguiti e non eseguiti, gli accordi di riammissione conclusi o rinnovati, i tempi medi delle procedure di identificazione e rimpatrio e le principali difficoltà riscontrate nell'attuazione della politica nazionale di remigrazione.

Art. 9Disposizioni finali, attuazione ed entrata in vigore

1. Il Governo adotta, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti e i provvedimenti necessari per garantirne la piena e uniforme applicazione. Con i medesimi provvedimenti sono individuate le autorità responsabili dell'attuazione delle procedure di espulsione, trattenimento, accompagnamento e rimpatrio, nonché le modalità di coordinamento tra le amministrazioni interessate.

2. Le amministrazioni dello Stato provvedono all'adeguamento delle proprie strutture, dei sistemi informativi e delle procedure amministrative alle disposizioni della presente legge, assicurando la tempestiva trasmissione delle informazioni necessarie all'accertamento della posizione giuridica dei cittadini stranieri e all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge. La relazione indica, in particolare, il numero dei provvedimenti di espulsione adottati, il numero dei rimpatri eseguiti, i tempi medi di esecuzione, il numero dei procedimenti relativi a cittadini stranieri condannati per reati gravi, l'andamento delle procedure di identificazione e le principali criticità riscontrate.

4. Le risorse necessarie per l'attuazione della presente legge sono individuate annualmente dalla legge di bilancio. Le amministrazioni competenti destinano prioritariamente le risorse disponibili alle attività di identificazione, acquisizione dei documenti di viaggio, gestione delle strutture di trattenimento, organizzazione dei trasferimenti e attuazione degli accordi internazionali di riammissione.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili con essa. Restano ferme le disposizioni che prevedono garanzie più favorevoli per i minori, per le persone vulnerabili e per i soggetti aventi diritto alla protezione internazionale o ad altre forme di protezione riconosciute dall'ordinamento.

6. I provvedimenti di espulsione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono efficaci secondo la disciplina vigente al momento della loro adozione. Le nuove disposizioni relative alle procedure di esecuzione possono essere applicate ai procedimenti ancora pendenti, purché ciò non comporti l'applicazione retroattiva di disposizioni penali sfavorevoli o la violazione di diritti garantiti dalla Costituzione e dagli obblighi internazionali.

7. Le disposizioni della presente legge sono applicate nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, responsabilità personale, tutela giurisdizionale effettiva e non discriminazione, nonché dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica di Verandia e dagli obblighi internazionali vincolanti per lo Stato.

8. Il Governo verifica periodicamente l'efficacia delle disposizioni della presente legge e, sulla base dei dati raccolti e delle relazioni trasmesse al Parlamento, può proporre gli interventi normativi necessari a migliorare l'efficienza delle procedure di identificazione, espulsione e rimpatrio e a garantire il coordinamento della discip