Vai al contenuto
Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Legge 7 gennaio 2028, n. 3

Codice penale — nuovo articolo: Frode nelle procedure di gara pubblica

Approvata il
7 gennaio 2028 · VI Legislatura
D'iniziativa di
Davide Miller

Votazione finale

77 favorevoli30 contrari12 astenuti

Testo

Art. 1Frode nelle procedure di gara pubblica

1. Chiunque, con accordi fraudolenti, collusione, manipolazione delle offerte, scambio illecito di informazioni riservate o altri artifici, altera o tenta di alterare una procedura di gara o di affidamento pubblico al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico è punito ai sensi del presente articolo.

2. La disposizione si applica anche a chi, mediante tali condotte, ostacola la libera concorrenza tra i partecipanti o determina l'affidamento di un contratto pubblico a condizioni fraudolentemente alterate.

3. Non costituisce reato la mera partecipazione a una procedura di gara, né la presentazione di un'offerta economicamente più vantaggiosa, salvo che siano accompagnate da condotte fraudolente dirette ad alterarne il regolare svolgimento.