Codice penale — nuovo articolo: Frode nelle procedure di gara pubblica
- Approvata il
- 7 gennaio 2028 · VI Legislatura
- D'iniziativa di
- Davide Miller
Votazione finale
Testo
Art. 1Frode nelle procedure di gara pubblica
1. Chiunque, con accordi fraudolenti, collusione, manipolazione delle offerte, scambio illecito di informazioni riservate o altri artifici, altera o tenta di alterare una procedura di gara o di affidamento pubblico al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico è punito ai sensi del presente articolo.
2. La disposizione si applica anche a chi, mediante tali condotte, ostacola la libera concorrenza tra i partecipanti o determina l'affidamento di un contratto pubblico a condizioni fraudolentemente alterate.
3. Non costituisce reato la mera partecipazione a una procedura di gara, né la presentazione di un'offerta economicamente più vantaggiosa, salvo che siano accompagnate da condotte fraudolente dirette ad alterarne il regolare svolgimento.