Abrogazione del salario minimo legale e primato della contrattazione collettiva
- Approvata il
- 9 giugno 2027 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Guido Ferralba
Votazione finale
Testo
Art. 1Abrogazione
1. Sono abrogate le disposizioni di legge che fissano un importo orario minimo legale della retribuzione, insieme alle relative norme di attuazione e di adeguamento periodico.
2. L'abrogazione ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2Primato della contrattazione collettiva
1. Per ciascun settore, il trattamento economico minimo è quello stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
2. Nei settori privi di contratto collettivo nazionale, il Ministro del lavoro, sentite le parti sociali, individua con decreto entro novanta giorni il contratto collettivo di riferimento più affine per attività svolta.
3. Ai rapporti di lavoro già in essere non può essere applicata una retribuzione oraria inferiore a quella corrisposta alla data di entrata in vigore della presente legge, per tutta la durata del rapporto e comunque per almeno ventiquattro mesi.
Art. 3Contratti di prossimità e premi di produttività
1. I contratti aziendali e territoriali possono legare una quota della retribuzione a obiettivi di produttività, qualità e presenza, nel rispetto dei minimi fissati ai sensi dell'articolo 2.
2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1, entro il limite annuo di 3.000 euro per lavoratore, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva del 10 per cento.
Art. 4Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, valutati in 4 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del fondo per i servizi di gestione e aggiornamento del salario minimo legale, soppresso ai sensi dell'articolo 1.