Misure di rafforzamento della lotta alla criminalità organizzata
- Approvata il
- 22 marzo 2027 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Alessandro Santoro
Votazione finale
Testo
Art. 1Finalità
La presente legge introduce misure di potenziamento delle procure distrettuali antimafia e un sistema di incentivi per la collaborazione con la giustizia nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.
Art. 2Fondo per le procure antimafia
È istituito un fondo straordinario destinato alle procure distrettuali antimafia, per il potenziamento degli organici di magistrati e personale investigativo, l'aggiornamento tecnologico degli strumenti di indagine e il rafforzamento delle attività di intercettazione e tracciamento patrimoniale.
Art. 3Unità investigative dedicate
Presso ciascuna procura distrettuale antimafia è istituita un'unità investigativa dedicata al contrasto delle infiltrazioni criminali nell'economia legale e agli appalti pubblici.
Art. 4Sconti di pena per i collaboratori di giustizia
Ai soggetti che, dissociandosi dall'organizzazione criminale di appartenenza, forniscono elementi utili e concretamente riscontrati per l'individuazione o la cattura di correi, ovvero per il recupero dei proventi del reato, è riconosciuta una riduzione di pena fino a due terzi, fermo restando il regime di protezione previsto dalla normativa vigente.
Art. 5Esclusione dai benefici
I benefici di cui all'art. 4 non si applicano in caso di reati commessi con particolare efferatezza o in danno di minori, né quando la collaborazione risulti tardiva o meramente formale.
Art. 6Monitoraggio
Il Ministero della Giustizia trasmette al Parlamento, con cadenza semestrale, una relazione sull'utilizzo del fondo di cui all'art. 2 e sugli esiti delle collaborazioni di giustizia attivate.
Art. 7Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante apposito fondo istituito presso il Ministero della Giustizia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 8Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.