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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Legge 22 marzo 2027, n. 5

Misure di rafforzamento della lotta alla criminalità organizzata

Approvata il
22 marzo 2027 · IV Legislatura
D'iniziativa di
Alessandro Santoro

Votazione finale

85 favorevoli18 contrari17 astenuti

Testo

Art. 1Finalità

La presente legge introduce misure di potenziamento delle procure distrettuali antimafia e un sistema di incentivi per la collaborazione con la giustizia nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Art. 2Fondo per le procure antimafia

È istituito un fondo straordinario destinato alle procure distrettuali antimafia, per il potenziamento degli organici di magistrati e personale investigativo, l'aggiornamento tecnologico degli strumenti di indagine e il rafforzamento delle attività di intercettazione e tracciamento patrimoniale.

Art. 3Unità investigative dedicate

Presso ciascuna procura distrettuale antimafia è istituita un'unità investigativa dedicata al contrasto delle infiltrazioni criminali nell'economia legale e agli appalti pubblici.

Art. 4Sconti di pena per i collaboratori di giustizia

Ai soggetti che, dissociandosi dall'organizzazione criminale di appartenenza, forniscono elementi utili e concretamente riscontrati per l'individuazione o la cattura di correi, ovvero per il recupero dei proventi del reato, è riconosciuta una riduzione di pena fino a due terzi, fermo restando il regime di protezione previsto dalla normativa vigente.

Art. 5Esclusione dai benefici

I benefici di cui all'art. 4 non si applicano in caso di reati commessi con particolare efferatezza o in danno di minori, né quando la collaborazione risulti tardiva o meramente formale.

Art. 6Monitoraggio

Il Ministero della Giustizia trasmette al Parlamento, con cadenza semestrale, una relazione sull'utilizzo del fondo di cui all'art. 2 e sugli esiti delle collaborazioni di giustizia attivate.

Art. 7Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante apposito fondo istituito presso il Ministero della Giustizia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 8Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.