Vai al contenuto
Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Legge 18 dicembre 2026, n. 13

Conversione del decreto-legge

Approvata il
18 dicembre 2026 · IV Legislatura
D'iniziativa di
Alessandro Santoro

Testo

Art. 1Stato di emergenza sicurezza

È dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza sicurezza nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza criminale, individuate dal Ministero dell'Interno sulla base dei dati delle prefetture.

Art. 2Fondo urgente per la sicurezza

È istituito un fondo straordinario di 500 milioni, destinato al dispiegamento immediato di reparti aggiuntivi delle forze dell'ordine, all'acquisto di strumentazione operativa e all'attivazione di presidi mobili nelle aree di cui all'art. 1.

Art. 3Procedure accelerate

Nelle aree in stato di emergenza sicurezza, i tempi di autorizzazione per l'impiego di personale e mezzi aggiuntivi delle forze dell'ordine sono ridotti a 48 ore.

Art. 4Inasprimento sanzionatorio

Per i reati commessi nelle aree di cui all'art. 1 con metodo organizzato o con uso di violenza, le pene sono aumentate fino a un terzo.

Art. 5Relazione d'urgenza

Il Ministro dell'Interno riferisce al Parlamento entro 15 giorni sull'attuazione delle misure e sull'andamento degli indicatori di sicurezza e fiducia nelle istituzioni.

Art. 6Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua adozione, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, ed è presentato alle Camere per la conversione in legge entro 60 giorni.