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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 20 giugno 2028
Legge 18 dicembre 2026, n. 16

Misure per la riduzione del sovraffollamento carcerario e il potenziamento del personale penitenziario

Approvata il
18 dicembre 2026 · IV Legislatura
D'iniziativa di
Alessandro Santoro

Votazione finale

101 favorevoli17 contrari1 astenuti

Testo

Art. 1Finalità

La presente legge introduce misure per la riduzione del sovraffollamento degli istituti penitenziari e per il potenziamento degli organici del personale penitenziario.

Art. 2Accelerazione dei trasferimenti internazionali di detenuti

È istituita presso il Ministero della Giustizia un'unità dedicata alla rapida individuazione dei detenuti stranieri idonei al trasferimento nel Paese di origine per l'esecuzione della pena, in attuazione degli accordi bilaterali e multilaterali vigenti, con l'obiettivo di dimezzare i tempi medi di istruttoria delle pratiche di trasferimento.

Art. 3Accordi bilaterali aggiuntivi

Il Governo è autorizzato a promuovere e sottoscrivere nuovi accordi bilaterali in materia di trasferimento dei detenuti con i Paesi di maggiore provenienza della popolazione carceraria straniera, ove non già regolati da convenzioni esistenti.

Art. 4Piano straordinario di assunzione del personale penitenziario

È autorizzato, per la durata di 24 mesi, un piano straordinario di assunzione di personale di polizia penitenziaria, personale educativo e amministrativo, con priorità agli istituti con il più alto tasso di sovraffollamento e la maggiore carenza di organico.

Art. 5Formazione e sicurezza del personale

Il personale assunto ai sensi dell'art. 4 è destinatario di percorsi di formazione obbligatoria in materia di gestione dei conflitti e sicurezza, al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate negli istituti a maggiore criticità.

Art. 6Monitoraggio

Il Ministero della Giustizia trasmette al Parlamento, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato del sovraffollamento carcerario, sui trasferimenti effettuati e sull'avanzamento del piano di assunzioni.

Art. 7Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante apposito fondo istituito presso il Ministero della Giustizia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 8Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.