Misure per la riduzione del sovraffollamento carcerario e il potenziamento del personale penitenziario
- Approvata il
- 18 dicembre 2026 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Alessandro Santoro
Votazione finale
Testo
Art. 1Finalità
La presente legge introduce misure per la riduzione del sovraffollamento degli istituti penitenziari e per il potenziamento degli organici del personale penitenziario.
Art. 2Accelerazione dei trasferimenti internazionali di detenuti
È istituita presso il Ministero della Giustizia un'unità dedicata alla rapida individuazione dei detenuti stranieri idonei al trasferimento nel Paese di origine per l'esecuzione della pena, in attuazione degli accordi bilaterali e multilaterali vigenti, con l'obiettivo di dimezzare i tempi medi di istruttoria delle pratiche di trasferimento.
Art. 3Accordi bilaterali aggiuntivi
Il Governo è autorizzato a promuovere e sottoscrivere nuovi accordi bilaterali in materia di trasferimento dei detenuti con i Paesi di maggiore provenienza della popolazione carceraria straniera, ove non già regolati da convenzioni esistenti.
Art. 4Piano straordinario di assunzione del personale penitenziario
È autorizzato, per la durata di 24 mesi, un piano straordinario di assunzione di personale di polizia penitenziaria, personale educativo e amministrativo, con priorità agli istituti con il più alto tasso di sovraffollamento e la maggiore carenza di organico.
Art. 5Formazione e sicurezza del personale
Il personale assunto ai sensi dell'art. 4 è destinatario di percorsi di formazione obbligatoria in materia di gestione dei conflitti e sicurezza, al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate negli istituti a maggiore criticità.
Art. 6Monitoraggio
Il Ministero della Giustizia trasmette al Parlamento, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato del sovraffollamento carcerario, sui trasferimenti effettuati e sull'avanzamento del piano di assunzioni.
Art. 7Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante apposito fondo istituito presso il Ministero della Giustizia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 8Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.