Vai al contenuto
Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Legge 22 marzo 2027, n. 2

Servizi minimi garantiti nei trasporti e nelle infrastrutture durante gli scioperi: commissione paritetica e tavolo obbligatorio di raffreddamento

Approvata il
22 marzo 2027 · IV Legislatura
D'iniziativa di
Emanuele Rocchi

Votazione finale

82 favorevoli19 contrari19 astenuti

Testo

Art. 1Servizi minimi e Commissione paritetica di garanzia

1. Per porti, ferrovie, autostrade e trasporto pubblico locale i servizi minimi (almeno il 30% delle corse nelle fasce 6-9 e 17-20) sono fissati da accordo tra parti sociali entro 10 giorni dalla proclamazione.

2. In mancanza decide una Commissione paritetica di garanzia composta da 2 membri sindacali, 2 datoriali e un presidente tecnico nominato dal Parlamento a maggioranza dei due terzi, nel rispetto degli Art. 27, 28 e 75.

Art. 2Tavolo di raffreddamento

1. Prima di ogni sciopero nei settori infrastrutturali è obbligatorio un tavolo di raffreddamento di 7 giorni presso il Ministero delle Infrastrutture, con verbale pubblico.

2. La mancata partecipazione dell'impresa comporta una sanzione da 20.000 a 200.000 euro; la mancata partecipazione del sindacato comporta la sospensione per 6 mesi dei permessi retribuiti aggiuntivi.

3. Nessuna sanzione penale è prevista per i singoli lavoratori.

Art. 3Presidi presso gli snodi infrastrutturali

1. Ogni presidio di sciopero presso snodi infrastrutturali ha un referente di coordinamento designato dagli organizzatori e un funzionario civile di collegamento della Prefettura.

2. Le forze dell'ordine impiegate devono avere un codice identificativo visibile.

3. Gli interventi di sgombero sono comunicati in anticipo alla Commissione paritetica, salvo pericolo imminente.