Misure per il rafforzamento del controllo del territorio e la ricostruzione della fiducia nelle forze dell'ordine
- Approvata il
- 18 dicembre 2026 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Alessandro Santoro
Votazione finale
Testo
Art. 1Finalità
La presente legge introduce misure straordinarie per il rafforzamento del controllo del territorio e per il ripristino della fiducia dei cittadini nelle forze dell'ordine.
Art. 2Piano straordinario di presidio del territorio
È disposto, per la durata di 18 mesi, il rafforzamento dei presidi delle forze dell'ordine nelle aree a maggiore criticità, individuate sulla base dei rapporti delle prefetture, con incremento del pattugliamento e riattivazione dei presidi territoriali dismessi.
Art. 3Potenziamento operativo delle forze dell'ordine
È autorizzato il reclutamento straordinario di personale delle forze di polizia, nonché l'aggiornamento della dotazione strumentale e dei mezzi, con priorità alle zone interessate dai fenomeni di cui in premessa, incluse quelle in cui si sono registrate attività di comitati di autodifesa non autorizzati.
Art. 4Organismo indipendente di garanzia
È istituito un organismo indipendente di garanzia sull'operato delle forze dell'ordine, con il compito di ricevere segnalazioni dei cittadini, vigilare sulla correttezza degli interventi e pubblicare una relazione semestrale, al fine di rafforzare la trasparenza e la fiducia pubblica.
Art. 5Patto di prossimità Stato-cittadino
È promossa, in ciascun comune interessato dalle criticità di cui all'art. 2, l'istituzione di tavoli permanenti di confronto tra forze dell'ordine, amministrazioni locali e cittadinanza, con incontri pubblici periodici.
Art. 6Coordinamento con la sicurezza nazionale
Il Ministero dell'Interno trasmette alla cabina di regia per la sicurezza nazionale, ove istituita, ogni informazione utile al monitoraggio dei fenomeni di autodifesa non autorizzata sul territorio.
Art. 7Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 8Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.