Disposizioni in materia di sicurezza nazionale e contrasto alle organizzazioni armate non autorizzate
- Approvata il
- 18 dicembre 2026 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Alessandro Santoro
Votazione finale
Testo
Art. 1Finalità
La presente legge disciplina le misure di prevenzione, monitoraggio e contrasto relative alla costituzione e all'attività di gruppi armati non autorizzati operanti sul territorio nazionale, al fine di rafforzare la sicurezza nazionale.
Art. 2Definizioni
Ai fini della presente legge si intende per "organizzazione armata non autorizzata" qualsiasi gruppo organizzato, anche informale, che detenga armi o eserciti funzioni di ordine pubblico, sicurezza o difesa del territorio senza mandato legale dello Stato.
Art. 3Obbligo di segnalazione
I comandi delle forze armate, le forze di polizia e i servizi di intelligence sono tenuti a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza trimestrale e in via straordinaria entro 48 ore dall'acquisizione della notizia, ogni informazione relativa all'esistenza o all'attività di organizzazioni armate non autorizzate.
Art. 4Cabina di regia per la sicurezza nazionale
È istituita presso la Presidenza del Consiglio una cabina di regia permanente, con il compito di coordinare le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 3 e di proporre, entro 15 giorni dalla segnalazione, le misure di intervento necessarie.
Art. 5Sanzioni
1. Chiunque costituisca, diriga o partecipi attivamente a un'organizzazione armata non autorizzata ai sensi dell'art. 2 è punito con la reclusione da 2 a 8 anni.
2. La pena è aumentata se l'organizzazione ha agito in sostituzione o in concorrenza con le forze dell'ordine.
Art. 6Clausola di responsabilità istituzionale
L'omessa trasmissione delle informazioni di cui all'art. 3, se dolosa, costituisce illecito disciplinare per i responsabili dei comandi interessati.
Art. 7Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'istituzione della cabina di regia di cui all'art. 4 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.