Revisione della spesa e trasparenza contabile nel sistema scolastico: registro unico dei bilanci degli istituti e accorpamento delle sedi sottodimensionate
- Approvata il
- 18 dicembre 2026 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Ginevra Tolomei
Votazione finale
Testo
Art. 1Registro unico telematico dei bilanci scolastici
È istituito il Registro unico telematico dei bilanci scolastici: ogni istituto pubblica entro il 31 marzo il consuntivo in formato standard; la contabilità tenuta fuori dal Registro è nulla e comporta la responsabilità contabile del dirigente e del revisore, in attuazione dell'Art. 5 e dell'Art. 21.
Art. 2Accorpamento amministrativo degli istituti
1. Gli istituti con meno di 400 iscritti sulla Costa Levante e meno di 250 nelle Terre Interne sono accorpati in ambiti amministrativi comuni entro due anni scolastici, senza chiusura dei plessi didattici.
2. I risparmi stimati, pari al 3% della spesa corrente per l'istruzione, per metà riducono il fabbisogno di finanziamento del Tesoro e per metà vanno al fondo per il sostegno ai plessi delle Terre Interne previsto dall'Art. 8 e dall'Art. 83.
Art. 3Centrale unica di committenza e relazione al Parlamento
1. Gli acquisti di beni e servizi oltre 20.000 unità monetarie passano alla centrale unica di committenza del Ministero, con gare pubbliche ai sensi dell'Art. 90.
2. Il Ministero presenta al Parlamento ogni semestre una relazione sui risparmi effettivamente conseguiti.