Vai al contenuto
Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 20 giugno 2028
Legge 6 marzo 2026, n. 8

Disegno di legge

Approvata il
6 marzo 2026 · IV Legislatura
D'iniziativa di
Robert Mercurio

Votazione finale

75 favorevoli13 contrari31 astenuti

Testo

Art. 1

1. MISURE FISCALI STRAORDINARIE PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO E LA RIDUZIONE DEL COSTO DEI CARBURANTI

Art. 1Finalità

2. In considerazione della grave crisi del settore Agricoltura, del blocco della produzione e delle conseguenze sull’occupazione e sull’economia nazionale, la presente legge introduce misure fiscali straordinarie e temporanee volte a favorire la ripresa della produzione agricola, ridurre i costi sostenuti dalle imprese del settore, tutelare l’occupazione e ridurre il costo dei carburanti.

Art. 2Riduzione della tassazione per il settore agricolo

3. Per la durata di 4 turni, le imprese appartenenti al settore Agricoltura beneficiano di una riduzione del 20% delle imposte statali direttamente applicate alla propria attività.

4. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente alle imprese operative e in regola con il pagamento delle retribuzioni, gli obblighi contrattuali, la normativa sul lavoro e gli obblighi fiscali e contributivi.

5. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese responsabili di gravi violazioni in materia di sfruttamento del lavoro, lavoro irregolare o mancato pagamento delle retribuzioni.

Art. 3Riduzione delle accise sui carburanti

6. Per la durata di 4 turni, le accise statali sui carburanti sono ridotte del 5%.

7. Per i carburanti destinati direttamente allo svolgimento delle attività agricole, la riduzione delle accise è fissata al 15%.

8. La riduzione deve tradursi in un’effettiva diminuzione del prezzo finale e non può essere assorbita attraverso aumenti ingiustificati dei margini degli operatori.

Art. 4Priorità al settore agricolo

9. Le misure previste dalla presente legge sono dirette prioritariamente alla ripresa della produzione, alla continuità delle imprese agricole, alla tutela dei posti di lavoro e alla riduzione dei costi energetici e logistici.

Art. 5Limite finanziario

10. La perdita complessiva di gettito derivante dall’applicazione della presente legge non può superare 5 milioni per turno.

11. Qualora gli effetti finanziari delle agevolazioni superino tale limite, il Ministero dell’Economia provvede alla riduzione proporzionale delle misure fino al rispetto del tetto previsto.

Art. 6Copertura finanziaria

12. Gli effetti finanziari della presente legge sono compensati mediante riduzione delle spese correnti non essenziali, maggiori entrate eventualmente registrate nel corso dell’esercizio ed economie di spesa effettivamente realizzate.

13. Sono esclusi dalle riduzioni i capitoli relativi a sanità, sicurezza, istruzione, emergenze e assistenza sociale.

14. Le misure previste dalla presente legge non possono essere finanziate mediante nuovo indebitamento privo delle autorizzazioni previste dalla Costituzione.

Art. 7Coordinamento con il Decreto del Ministro dello Sviluppo n. 1/2026

15. Le misure fiscali previste dalla presente legge operano in coordinamento con il tavolo straordinario e con il piano di ripresa del settore agricolo istituiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo n. 1/2026.

16. Il Ministero dello Sviluppo trasmette al Ministero dell’Economia i dati relativi all’andamento della produzione, dell’occupazione e della salute economica del settore.

Art. 8Monitoraggio

17. Il Ministero dell’Economia e il Ministero dello Sviluppo monitorano gli effetti della presente legge sulla produzione agricola, sull’occupazione, sul costo dei carburanti, sulle entrate dello Stato e sulla salute economica del settore.

18. Prima della scadenza delle misure viene presentata al Senato una relazione sui risultati ottenuti.

Art. 9Clausola di salvaguardia

19. Qualora l’applicazione della presente legge determini un aggravamento del disavanzo incompatibile con gli obblighi di finanza pubblica, le agevolazioni possono essere ridotte entro il limite strettamente necessario a ristabilire la sostenibilità dei conti.

20. Ogni modifica deve essere motivata e comunicata al Senato.

Art. 10Durata

21. Le agevolazioni previste dalla presente legge hanno durata di 4 turni.

22. Ogni proroga deve essere autorizzata con legge e accompagnata da una nuova verifica degli effetti finanziari.