Tutela dell'occupazione, contrasto alle delocalizzazioni e salvaguardia del sistema produttivo
- Approvata il
- 6 marzo 2026 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Cesare Grandi Meloni
Votazione finale
Testo
Art. 1Finalità
1. La presente legge tutela il lavoro, l'occupazione e la permanenza delle attività produttive in Verandia, contrastando le delocalizzazioni con rilevante impatto economico e sociale.
2. La legge promuove inoltre nuova occupazione, con particolare attenzione ai giovani, alle donne, ai lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali e ai territori maggiormente colpiti dalla disoccupazione.
Art. 2Ambito di applicazione
Le disposizioni relative alle delocalizzazioni si applicano alle imprese con almeno 15.000 dipendenti che intendano trasferire all'estero, totalmente o parzialmente, stabilimenti o attività determinando una riduzione dell'occupazione in Verandia.
Art. 3Preavviso di delocalizzazione
1. L'impresa è tenuta a presentare preavviso al Tavolo dei Ministri prima di procedere alla delocalizzazione.
2. Il preavviso deve indicare:
a) stabilimenti e attività interessati;
b) numero dei lavoratori coinvolti;
c) motivazioni economiche e produttive;
d) destinazione delle attività;
e) tempi previsti;
f) conseguenze occupazionali;
g) eventuali aiuti pubblici ricevuti;
h) misure eventualmente proposte per i lavoratori.
Art. 4Tavolo dei Ministri
1. Ricevuto il preavviso, il Tavolo dei Ministri valuta la situazione economica dell'impresa, il numero dei lavoratori coinvolti, l'impatto territoriale e produttivo e l'eventuale carattere strategico delle attività.
2. Il Tavolo può deliberare una delle seguenti misure:
a) AIUTO ECONOMICO IN CAMBIO DELLA TUTELA DEI LAVORATORI: concessione di un sostegno economico all'impresa subordinato al mantenimento dell'attività e alla salvaguardia dei posti di lavoro in Verandia;
b) ACQUISIZIONE: acquisizione dell'impresa o delle attività interessate qualora l'impatto economico, produttivo o occupazionale giustifichi l'intervento pubblico;
c) GOLDEN POWER: opposizione o imposizione di condizioni alla delocalizzazione quando siano coinvolte attività strategiche per l'economia nazionale;
d) CASSA INTEGRAZIONE: attivazione di misure temporanee di sostegno ai lavoratori durante crisi, ristrutturazioni o riduzioni dell'attività;
e) NESSUNA TRATTATIVA: conclusione della procedura senza intervento pubblico qualora non sussistano condizioni sufficienti per un intervento dello Stato.
Art. 5Condizioni degli aiuti economici
1. L'aiuto economico deliberato dal Tavolo dei Ministri deve essere subordinato a impegni verificabili dell'impresa.
2. Possono essere richiesti:
a) mantenimento di un determinato numero di lavoratori;
b) mantenimento della produzione in Verandia;
c) realizzazione degli investimenti concordati;
d) rinuncia alla delocalizzazione delle attività interessate per il periodo stabilito;
e) presentazione di un piano industriale di rilancio.
Art. 6Restituzione degli aiuti pubblici
1. L'impresa che abbia ricevuto incentivi o contributi pubblici e trasferisca all'estero le attività beneficiarie entro 5 anni dalla loro concessione è tenuta alla restituzione delle somme relative alle attività trasferite.
2. Sono fatte salve le diverse decisioni assunte dal Tavolo dei Ministri nell'ambito di una procedura di crisi.
Art. 7Tutela dell'occupazione
1. Nell'applicazione della presente legge costituisce obiettivo prioritario la salvaguardia dei posti di lavoro.
2. Prima della perdita definitiva dell'occupazione devono essere valutate, quando concretamente applicabili:
a) cassa integrazione;
b) formazione e riqualificazione professionale;
c) ricollocazione dei lavoratori;
d) riconversione produttiva.
Art. 8Tutela dei giovani
1. Le politiche pubbliche di sviluppo favoriscono l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
2. È riconosciuta priorità, nell'ambito degli incentivi disponibili, alle imprese che realizzano:
a) nuove assunzioni giovanili effettive;
b) percorsi di formazione tecnica e professionale;
c) formazione digitale e tecnologica;
d) collaborazione tra imprese e sistema formativo;
e) percorsi verificabili di inserimento lavorativo.
Art. 9Occupazione femminile e pari opportunità
1. Le politiche di sviluppo favoriscono la crescita dell'occupazione femminile e le pari opportunità nel mercato del lavoro.
2. A parità delle altre condizioni, è riconosciuta priorità ai programmi che producano un incremento verificabile dell'occupazione femminile.
3. È vietata ogni discriminazione nell'accesso agli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 10Incentivi per nuova occupazione
1. Gli incentivi pubblici destinati alla creazione di occupazione sono riconosciuti sulla base di assunzioni effettivamente realizzate e verificabili.
2. Sono considerati prioritari:
a) giovani;
b) donne;
c) lavoratori provenienti da aziende in crisi;
d) lavoratori interessati da delocalizzazioni;
e) disoccupati inseriti in programmi di formazione e ricollocazione.
Art. 11Imprese in crisi
1. Le imprese con rilevante impatto occupazionale possono presentare un piano industriale di risanamento.
2. Il piano deve indicare:
a) situazione economica e debitoria;
b) cause della crisi;
c) investimenti necessari;
d) posti di lavoro interessati;
e) interventi di ristrutturazione o riconversione;
f) tempi previsti per il ritorno alla sostenibilità economica.
Art. 12Produzione nazionale
Nelle politiche di sviluppo è riconosciuta priorità agli investimenti che:
a) aprono nuovi impianti in Verandia;
b) ampliano gli impianti esistenti;
c) aumentano la produzione nazionale;
d) rafforzano le filiere interne;
e) introducono ricerca, innovazione e nuove tecnologie;
f) creano nuova occupazione;
g) riducono la dipendenza produttiva dall'estero.
Art. 13Territori in difficoltà
1. È riconosciuta particolare attenzione agli investimenti realizzati nei territori caratterizzati da elevata disoccupazione, crisi industriali, delocalizzazioni o significativa perdita di attività economiche.
2. Gli interventi devono perseguire la creazione o la salvaguardia di occupazione stabile.
Art. 14Tutela sindacale
1. L'applicazione della presente legge avviene nel rispetto della libertà sindacale e del diritto di sciopero.
2. Nessun aiuto pubblico può essere subordinato alla rinuncia dei lavoratori all'esercizio dei propri diritti sindacali.
Art. 15Controlli
1. Le imprese beneficiarie di interventi pubblici sono sottoposte alla verifica degli impegni assunti.
2. In caso di grave violazione degli obblighi previsti possono essere disposti:
a) revoca dell'intervento;
b) restituzione delle somme ricevute;
c) esclusione temporanea da ulteriori incentivi collegati alla presente legge.
Art. 16Trasparenza
Per gli interventi economici concessi sono resi pubblici:
a) impresa beneficiaria;
b) importo dell'intervento;
c) finalità;
d) investimenti concordati;
e) posti di lavoro salvaguardati o creati;
f) risultati ottenuti;
g) eventuali revoche o restituzioni.
Art. 17Monitoraggio
1. Il Ministero dello Sviluppo monitora le delocalizzazioni, le principali crisi aziendali e gli effetti occupazionali degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Ministro riferisce periodicamente al Parlamento sui risultati conseguiti.
Art. 18Libertà d'impresa
La presente legge è applicata nel rispetto della libertà dell'iniziativa economica privata e dei limiti previsti dalla Costituzione a tutela dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana.
Art. 19Clausola finanziaria
1. Le attività amministrative previste dalla presente legge sono svolte utilizzando le risorse già disponibili.
2. La presente legge non autorizza automaticamente nuovi stanziamenti né nuovo indebitamento.
3. Gli aiuti economici, le acquisizioni, la cassa integrazione e ogni altra misura comportante spesa possono essere deliberati esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili e delle relative coperture finanziarie.
Art. 20Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.