ZES unica di Verandia
- Approvata il
- 6 marzo 2026 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Giorgia Meloni
Votazione finale
Testo
Art. 1Istituzione
1. È istituita sull'intero territorio della Repubblica di Verandia la Zona Economica Speciale Nazionale (ZES Verandia).
2. La ZES comprende tutte le regioni, province, comuni e territori appartenenti alla Repubblica di Verandia.
3. La ZES ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico, l'occupazione, gli investimenti produttivi, l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema economico nazionale.
Art. 2Finalità
La ZES persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri;
b) favorire la nascita e l'espansione delle imprese;
c) sostenere le piccole e medie imprese;
d) incentivare la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione;
e) promuovere l'occupazione e la formazione professionale;
f) rafforzare infrastrutture, trasporti e collegamenti digitali;
g) ridurre gli squilibri economici tra le diverse aree del Paese.
Art. 3Incentivi alle imprese
1. Alle imprese che realizzano nuovi investimenti all'interno della ZES possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse stanziate annualmente, crediti d'imposta, contributi e altre agevolazioni fiscali.
2. Gli incentivi sono destinati prioritariamente agli investimenti in:
a) nuovi impianti produttivi;
b) innovazione tecnologica;
c) energia e transizione ecologica;
d) infrastrutture;
e) ricerca e sviluppo;
f) formazione dei lavoratori.
Art. 4Autorizzazione unica
1. È istituito lo Sportello Unico ZES di Verandia.
2. Lo Sportello coordina i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli investimenti.
3. L'investitore presenta un'unica domanda digitale. Le amministrazioni competenti acquisiscono attraverso lo Sportello i pareri e le autorizzazioni previste dalla legge.
4. Restano ferme le norme in materia di tutela ambientale, paesaggistica, sanitaria, della sicurezza e del lavoro.
Art. 5Grandi investimenti
1. Per gli investimenti superiori a 100 milioni di verand, il Governo può stipulare accordi strategici con l'impresa interessata.
2. Gli accordi possono prevedere specifici incentivi, obblighi occupazionali, investimenti infrastrutturali e programmi di formazione, nel rispetto della legislazione nazionale.
Art. 6Occupazione e formazione
1. Gli incentivi sono maggiorati per i progetti che prevedono un incremento stabile dell'occupazione.
2. Particolare priorità è attribuita ai programmi destinati alla formazione professionale, all'apprendistato e all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
Art. 7Autorità della ZES
1. È istituita presso il Parlamento l'Autorità nazionale della ZES Verandia.
2. L'Autorità coordina l'attuazione della presente legge, monitora gli investimenti e pubblica annualmente una relazione al Parlamento.
Art. 8Durata
1. La ZES nazionale è istituita a tempo indeterminato.
2. Il sistema degli incentivi è sottoposto a verifica ogni tre anni al fine di valutarne efficacia, costi e risultati occupazionali ed economici.
Art. 9Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante apposito Fondo nazionale per lo sviluppo della ZES Verandia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia.
2. La legge di bilancio determina annualmente la dotazione del Fondo.
Art. 10Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di Verandia.
Formula finale:
La Repubblica di Verandia riconosce nello sviluppo dell'impresa, nell'innovazione e nel lavoro strumenti fondamentali per la crescita economica e sociale dell'intera Nazione.