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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 20 giugno 2028
Legge 10 giugno 2026, n. 12

Desecretazione degli archivi della Guardia Civica e registro unico degli interventi di ordine pubblico

Approvata il
10 giugno 2026 · IV Legislatura
D'iniziativa di
Marisa Vendrano

Votazione finale

45 favorevoli38 contrari36 astenuti

Testo

Art. 1Desecretazione degli archivi della Guardia Civica

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore, tutti i fascicoli della Guardia Civica del Regime, compresi quelli sulla repressione degli scioperi e sulle deportazioni di Monte Arduse, passano all'Archivio Centrale di Andrasca e diventano consultabili da cittadini, familiari, storici e magistrati, in attuazione dell'Art. 6 e dell'Art. 5.

2. I nomi dei delatori civili sono pubblicati dopo diciotto mesi. Durante questo periodo li custodisce una sezione riservata, vigilata da una Commissione parlamentare d'inchiesta istituita ai sensi dell'Art. 54.

3. La Procura vi accede subito, senza alcun rinvio.

Art. 2Identificazione degli agenti e registro unico

1. Gli agenti in servizio di ordine pubblico durante manifestazioni e scioperi portano sulla divisa un codice identificativo alfanumerico.

2. Ogni operazione va annotata in un registro unico digitale, non modificabile e protocollato, che viene trasmesso alla Procura entro 48 ore.

3. Tenere registri paralleli, distruggere o alterare i fascicoli è punito con la reclusione da due a sei anni e con l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi dell'Art. 21.

Art. 3Nullità delle clausole di impunità e finanziamento

1. È nulla ogni clausola di amnistia, prescrizione speciale o segreto di Stato opposta ai fatti del Regime o alle violenze commesse durante lo sciopero di questo turno.

2. È istituito un capitolo di spesa di 40 milioni per la digitalizzazione degli archivi, finanziato con i beni confiscati ai responsabili condannati.

3. Il finanziamento è a saldo zero, nel rispetto dell'Art. 89.