Disegno di legge — salario minimo di verandia
- Approvata il
- 6 marzo 2026 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Robert Mercurio
Votazione finale
Testo
Art. 1Finalità
1. La presente legge introduce un salario minimo nazionale con l’obiettivo di garantire una retribuzione minima ai lavoratori e contrastare condizioni salariali eccessivamente basse.
2. La legge tutela altresì la regolarità dei rapporti di lavoro e contrasta ogni forma di elusione del salario minimo.
Art. 2Salario minimo nazionale
1. Nessun lavoratore può ricevere una retribuzione oraria inferiore al salario minimo stabilito dalla presente legge.
2. Il salario minimo nazionale è fissato a 7,50 per ora lavorata.
3. Restano valide le condizioni previste dai contratti collettivi qualora risultino più favorevoli al lavoratore.
Art. 3Coordinamento normativo
1. Restano ferme le disposizioni settoriali già vigenti qualora prevedano condizioni economiche più favorevoli al lavoratore.
2. Qualora una disposizione precedente stabilisca un trattamento minimo inferiore a quello previsto dalla presente legge, si applica il salario minimo nazionale di 7,50.
Art. 4Tutela dell’occupazione
1. Il Ministero dell’Economia monitora gli effetti della misura sull’occupazione, sul costo del lavoro, sui salari e sulla situazione delle imprese.
2. Qualora emergano rilevanti effetti negativi sull’occupazione o su specifici settori economici, il Governo può proporre al Parlamento modifiche alla disciplina.
3. Il monitoraggio non può comportare la sospensione automatica delle tutele previste dalla presente legge.
Art. 5Divieto di elusione
1. È vietato ridurre artificiosamente le ore di lavoro dichiarate, utilizzare rapporti di lavoro fittizi, corrispondere parte della retribuzione attraverso modalità finalizzate ad aggirare il minimo previsto o modificare formalmente il rapporto di lavoro allo scopo di eludere la presente legge.
2. È altresì vietato richiedere al lavoratore la restituzione, totale o parziale, delle somme corrisposte al fine di simulare il rispetto del salario minimo.
3. Ogni accordo finalizzato alla rinuncia o all’elusione del salario minimo è nullo.
Art. 6Sanzioni
1. Il datore di lavoro che viola il salario minimo è tenuto innanzitutto a corrispondere al lavoratore tutte le differenze retributive dovute.
2. Oltre alla restituzione delle somme, è applicata una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 per ciascuna violazione accertata.
3. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 10.000.
4. Nei casi di elusione intenzionale realizzata mediante falsificazione delle ore lavorate, rapporti fittizi o restituzione forzata della retribuzione, la condotta costituisce reato lieve, secondo l’ordinamento vigente.
5. L’applicazione delle sanzioni non elimina in alcun caso il diritto del lavoratore a ottenere le somme non corrisposte.
Art. 7Controlli
1. Le autorità competenti verificano il rispetto della presente legge secondo le proprie attribuzioni.
2. I controlli sono diretti in particolare all’accertamento della retribuzione effettivamente corrisposta, delle ore lavorate e dell’eventuale utilizzo di rapporti fittizi.
Art. 8Neutralità finanziaria
1. L’introduzione del salario minimo non comporta nuovi stanziamenti permanenti a carico del bilancio dello Stato.
2. Le attività di controllo e monitoraggio sono svolte attraverso le risorse e le strutture già disponibili.
Art. 9Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore secondo i termini previsti dall’ordinamento.
2. Dalla sua entrata in vigore, ogni disposizione incompatibile con il salario minimo nazionale è applicabile esclusivamente nella parte in cui garantisce condizioni più favorevoli al lavoratore.