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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 20 giugno 2028
Legge 6 marzo 2026, n. 4

Piano Sviluppo Verandia – Imprese, Innovazione e Lavoro

Approvata il
6 marzo 2026 · IV Legislatura
D'iniziativa di
Cesare Grandi Meloni

Votazione finale

81 favorevoli34 contrari4 astenuti

Testo

Art. 1Finalità

La presente legge promuove la ripresa economica di Verandia attraverso il sostegno alle imprese, l’innovazione, la ricerca e la salvaguardia dell’occupazione.

Art. 2Incentivi alla ricerca e sviluppo

Sono stanziati 2 milioni di fides in incentivi alla ricerca e sviluppo per le imprese che investono in innovazione tecnologica, digitalizzazione, automazione e modernizzazione dei processi produttivi.

Art. 3Fondo per le imprese in crisi

1. È stanziato 1 milione di fides al Fondo Speciale per la Crisi, destinato al sostegno e al rilancio delle imprese in difficoltà economica o finanziaria.

2. Gli interventi sono concessi prioritariamente alle imprese la cui cessazione comporterebbe rilevanti conseguenze occupazionali o produttive.

Art. 4Piano industriale

L’accesso agli interventi destinati alle imprese in crisi è subordinato alla presentazione di un piano industriale contenente:

a) situazione economica e debitoria dell’impresa;

b) interventi necessari al rilancio;

c) investimenti programmati;

d) obiettivi occupazionali;

e) tempi previsti per il riequilibrio economico.

Art. 5Tutela dell’occupazione

1. Nell’assegnazione degli interventi è riconosciuta priorità alle imprese che assumono nuovo personale o salvaguardano i posti di lavoro esistenti.

2. Le risorse pubbliche devono essere utilizzate per il rilancio dell’attività produttiva e non possono essere destinate alla distribuzione di dividendi.

Art. 6Controlli e trasparenza

1. Il Ministero dello Sviluppo verifica l’utilizzo delle risorse concesse.

2. Le imprese beneficiarie devono comunicare gli investimenti effettuati e i risultati occupazionali raggiunti.

3. Le somme utilizzate per finalità diverse da quelle previste sono recuperate dallo Stato.

Art. 7Limite di spesa

1. L’onere massimo derivante dalla presente legge è fissato in 3 milioni di fides una tantum, così ripartiti:

a) 2 milioni — incentivi alla ricerca e sviluppo;

b) 1 milione — Fondo Speciale per la Crisi.

2. Non sono autorizzate ulteriori spese oltre tale limite.

Art. 8Copertura finanziaria

1. Gli interventi sono finanziati mediante le risorse disponibili destinate alle politiche di sviluppo e le economie di spesa certificate.

2. Non è autorizzato nuovo indebitamento.

Art. 9Relazione al Parlamento

Il Ministro dello Sviluppo riferisce al Parlamento sui finanziamenti concessi, sugli investimenti realizzati e sui posti di lavoro creati o salvaguardati.

Art. 10Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.