Melonellum
- Approvata il
- 6 marzo 2026 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Giorgia Meloni
Votazione finale
Testo
Art. 1Principi generali
1. La sovranità appartiene al popolo di Verandia, che la esercita mediante il voto.
2. Il Parlamento è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto.
3. La legge garantisce la rappresentanza delle diverse forze politiche presenti nel Paese.
Art. 2Composizione del Parlamento
1. Il Parlamento di Verandia è composto da:
2. • 120 parlamentari.
Art. 3Sistema proporzionale
1. I seggi sono distribuiti proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste.
2. È prevista una soglia nazionale del 5% dei voti validi per accedere alla ripartizione dei seggi.
3. Le liste possono presentarsi individualmente oppure formare coalizioni, per formare una coalizione ci deve essere un minimo del 15%.
Art. 4Indicazione del candidato alla Presidenza del Governo
1. Ogni lista o coalizione indica prima delle elezioni il proprio candidato alla Presidenza del Governo.
2. Il nome del candidato è riportato sulla scheda elettorale.
3. L'indicazione del candidato non sostituisce l'elezione dei parlamentari.
Art. 5Premio di governabilità
(abrogato)
Art. 6Mancato raggiungimento del 42%
(abrogato)
Art. 7Parità di rappresentanza
1. Le liste elettorali devono rispettare le norme sulla parità di accesso alla competizione elettorale previste dalla Costituzione e dalla legge di Verandia.
2. Nessuna persona può essere esclusa dalla candidatura per ragioni di sesso, origine, religione o altra condizione tutelata dalla legge.
Art. 8Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di Verandia.
2. Le disposizioni si applicano alle prime elezioni politiche successive alla sua entrata in vigore.
“La presente legge è promulgata nell'interesse della Repubblica di Verandia e nel rispetto della sovranità popolare.”