Legge di bilancio, riequilibrio e stabilità finanziaria
- Approvata il
- 14 settembre 2026 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Robert Mercurio
Votazione finale
Testo
Art. 1Finalità
1. La presente legge approva il nuovo assetto di bilancio dello Stato e sostituisce integralmente la precedente legge di bilancio identificata come ddl011.
2. La manovra persegue: a) la riduzione del disavanzo; b) il miglioramento della cassa dello Stato; c) la progressiva riduzione del debito pubblico; d) il contenimento della spesa non prioritaria; e) il mantenimento dei servizi essenziali; f) l’aumento delle entrate senza ricorso a nuovo debito ordinario.
Art. 2Abrogazione di ddl011
1. È integralmente abrogata la legge di bilancio identificata come ddl011, Legge n. 11/2023.
2. Con l’abrogazione cessano: a) le precedenti dotazioni di bilancio; b) la precedente variazione generale delle aliquote; c) gli indirizzi settoriali contenuti nella legge abrogata.
3. Le nuove dotazioni previste dalla presente legge sostituiscono integralmente quelle di ddl011 e non si sommano ad esse.
Art. 3Politica fiscale generale
1. Dopo l’abrogazione di ddl011, la variazione generale complessiva delle aliquote è fissata a +7 punti rispetto al livello ordinario di riferimento.
2. Il precedente livello di +6 punti previsto da ddl011 cessa prima dell’applicazione della nuova variazione.
3. Rispetto alla disciplina precedente, l’aumento effettivo è pari a 1 punto.
4. L’IRES resta fissata al 25%.
5. Le maggiori entrate sono destinate prioritariamente alla riduzione del disavanzo e al riequilibrio dei conti pubblici.
6. Qualora il sistema tecnico mantenga temporaneamente contabilizzato il precedente +6 durante l’applicazione della nuova manovra, il delta operativo da applicare è pari a +1 punto, in modo da ottenere comunque un livello finale complessivo pari a +7 punti e mai +13.
Art. 4Contributo straordinario sugli extraprofitti
1. È istituito un contributo straordinario una tantum sugli extraprofitti delle grandi imprese.
2. Il contributo determina un gettito complessivo previsto di 6M.
3. Sono escluse: a) le imprese in stato di crisi; b) le imprese insolventi; c) le imprese a concreto rischio di fallimento; d) le imprese sottoposte a un piano di risanamento.
4. Il contributo non costituisce un’imposta permanente.
5. L’intero gettito confluisce nella cassa dello Stato.
Art. 5Contributo straordinario sulle grandi imprese editoriali
1. È istituito un contributo straordinario una tantum a carico delle grandi imprese editoriali.
2. Il contributo è pari al 10% dell’utile imponibile del periodo interessato.
3. Il gettito massimo previsto è pari a 1M.
4. Sono escluse: a) le piccole testate; b) le imprese editoriali in perdita; c) le imprese in stato di crisi o insolvenza; d) le imprese sottoposte a un piano di risanamento.
5. Il contributo è determinato esclusivamente sulla base di criteri economici.
6. Non può essere applicata alcuna differenziazione sulla base della linea editoriale, delle opinioni pubblicate, dell’orientamento politico o dei rapporti con Governo, maggioranza e opposizione.
7. L’intero gettito confluisce nella cassa dello Stato.
Art. 6Contributo straordinario sui partiti politici
1. È istituito un contributo straordinario una tantum sui partiti politici dotati di disponibilità finanziarie superiori a 1M.
2. Il contributo è pari al 10% della quota di disponibilità finanziarie eccedente 1M.
3. Il gettito massimo previsto è pari a 0,5M.
4. Il contributo si applica secondo criteri identici a tutte le formazioni politiche interessate.
5. Non può essere applicata alcuna differenziazione sulla base dell’appartenenza alla maggioranza o all’opposizione, dell’orientamento politico o del sostegno al Governo.
6. La presente disposizione non modifica il regime generale di finanziamento dei partiti.
7. L’intero gettito confluisce nella cassa dello Stato.
Art. 7Nuove dotazioni di bilancio
1. Le dotazioni previste da ddl011 cessano integralmente prima dell’applicazione delle nuove dotazioni.
2. Sono stabilite le seguenti dotazioni complessive: Sicurezza: 3M per turno. Infrastrutture: 3M per turno. Sanità: 3M per turno. Istruzione: 2M per turno. Lavoro: 1M per turno. Difesa: 1M per turno. Totale: 13M per turno.
3. Le nuove dotazioni sostituiscono integralmente quelle precedenti e non sono cumulative.
4. Rispetto ai 16M per turno previsti da ddl011, la spesa complessiva dei capitoli è ridotta di 3M per turno.
Art. 8Giustizia
1. La Giustizia non è inserita tra le dotazioni ricorrenti di cui all’articolo 7 in quanto non costituisce un capitolo di bilancio autonomamente compilabile dal sistema.
2. Eventuali interventi sulla Giustizia sono adottati mediante gli strumenti specifici previsti dall’ordinamento.
3. Tali interventi possono riguardare personale, efficienza amministrativa e riduzione dei tempi dei procedimenti.
4. Ogni intervento deve indicare importo, copertura e durata e non può generare nuova spesa permanente priva di copertura.
Art. 9Difesa
1. Lo stanziamento ordinario della Difesa è fissato a 1M per turno.
2. La dotazione non aumenta rispetto a quella prevista dalla precedente legge ddl011.
3. Eventuali spese straordinarie per la Difesa devono essere accompagnate da specifica copertura.
Art. 10Disciplina del disavanzo
1. La riduzione del disavanzo costituisce obiettivo prioritario della presente manovra.
2. Non possono essere autorizzate nuove spese permanenti prive di copertura.
3. Le entrate straordinarie non possono essere utilizzate come copertura permanente per nuova spesa ricorrente.
4. I risparmi futuri possono essere contabilizzati solamente dopo la loro effettiva realizzazione.
Art. 11Entrate straordinarie
1. Le entrate straordinarie massime previste dalla presente legge sono: 6M dal contributo sugli extraprofitti. 1M dal contributo sulle grandi imprese editoriali. 0,5M dal contributo sui partiti politici. Totale massimo: 7,5M.
2. Le somme confluiscono nella cassa dello Stato.
3. Le somme non possono essere utilizzate per finanziare nuova spesa permanente.
4. Una volta stabilizzata la cassa, le ulteriori disponibilità possono essere destinate alla riduzione del debito pubblico.
Art. 12Debito pubblico
1. La riduzione del debito pubblico costituisce obiettivo strutturale della politica finanziaria.
2. Non possono essere finanziate nuove spese ordinarie mediante nuovo indebitamento.
3. Eventuali avanzi effettivamente realizzati sono destinati prioritariamente: a) alla stabilizzazione della cassa; b) alla riduzione del disavanzo; c) alla riduzione del debito pubblico.
Art. 13Imprese in crisi
1. Le imprese in stato di crisi, insolvenza, grave difficoltà economica o concreto rischio di fallimento possono accedere agli interventi del Ministero competente.
2. Gli interventi sono disposti mediante appositi decreti ministeriali attraverso gli strumenti disponibili, compreso il fondo crisi.
3. Ogni decreto deve indicare: a) importo; b) copertura; c) finalità; d) durata; e) condizioni.
4. Gli interventi possono essere destinati alla continuità produttiva, alla tutela dell’occupazione, alla ristrutturazione o al rilancio dell’impresa.
5. La presente legge non dispone automaticamente alcun finanziamento a singole imprese.
Art. 14Revisione della spesa
1. Il Governo procede alla revisione delle spese amministrative, degli acquisti, dei contratti, delle consulenze e degli stanziamenti inutilizzati.
2. I risparmi sono contabilizzati solamente dopo la loro effettiva realizzazione.
3. I risparmi effettivamente realizzati sono destinati prioritariamente alla riduzione del disavanzo.
4. Nessun risparmio meramente previsto può essere indicato come copertura certa.
Art. 15Clausola di salvaguardia
1. Qualora le entrate risultino inferiori alle previsioni, il Governo adotta misure correttive senza ricorrere automaticamente a nuovo debito.
2. Sono sospesi prioritariamente gli stanziamenti discrezionali non ancora impegnati.
3. I servizi essenziali sono salvaguardati nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Art. 16Monitoraggio
1. Il Governo verifica periodicamente: a) entrate correnti; b) spesa pubblica; c) saldo di bilancio; d) saldo di cassa; e) debito pubblico; f) costo degli interessi; g) gettito IRES; h) gettito derivante dalla variazione generale delle aliquote; i) gettito effettivo dei contributi straordinari; l) risparmi derivanti dalla revisione della spesa.
2. Le successive decisioni di politica economica devono basarsi sui risultati effettivamente registrati.
Art. 17Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore secondo i tempi tecnici previsti dal sistema a seguito della sua approvazione.
2. È integralmente abrogata ddl011.
3. La precedente variazione generale pari a +6 punti cessa prima dell’applicazione della nuova disciplina.
4. Il livello complessivo finale della variazione generale delle aliquote è fissato a +7 punti.
5. Le nuove dotazioni ricorrenti sono fissate complessivamente in 13M per turno e sostituiscono le precedenti dotazioni da 16M per turno.