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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Legge 6 marzo 2026, n. 3

Legge per la Riduzione delle Liste d’Attesa e il Potenziamento della Sanità Pubblica

Approvata il
6 marzo 2026 · IV Legislatura
D'iniziativa di
Cesare Grandi Meloni

Votazione finale

64 favorevoli52 contrari3 astenuti

Testo

Art. 1Finalità

La presente legge ha l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per visite, esami e prestazioni sanitarie e di migliorare l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari della Repubblica di Verandia.

Art. 2Piano nazionale liste d’attesa

Le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a monitorare periodicamente i tempi medi di attesa per visite specialistiche, esami diagnostici e interventi programmati, individuando le prestazioni maggiormente in difficoltà.

Art. 3Estensione dell’attività

Nelle strutture con liste d’attesa particolarmente elevate possono essere estesi gli orari di erogazione delle prestazioni, anche nelle fasce serali e nei giorni festivi, compatibilmente con il personale e le risorse disponibili.

Art. 4Rafforzamento del personale sanitario

È favorita l’assunzione di personale sanitario nelle strutture che presentano gravi carenze di organico, dando priorità ai reparti e ai territori con maggiore necessità.

Art. 5Sanità nelle aree meno servite

Sono previste misure specifiche per garantire assistenza sanitaria anche nei territori periferici e meno serviti, favorendo ambulatori territoriali, medicina di prossimità e servizi sanitari mobili.

Art. 6Trasparenza

I dati sui tempi medi di attesa e sull’utilizzo delle risorse destinate dal presente provvedimento sono resi pubblici periodicamente, così da permettere la verifica dei risultati ottenuti.

Art. 7Copertura finanziaria

Gli interventi previsti vengono attuati nei limiti delle risorse individuate nel bilancio dello Stato e attraverso la riallocazione delle risorse sanitarie disponibili, nel rispetto degli obblighi di equilibrio dei conti pubblici.

Art. 8Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore secondo i termini previsti dall’ordinamento della Repubblica di Verandia.