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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 20 giugno 2028
Legge 10 giugno 2026, n. 11

Legge contro i Giornali Politici Occulti e per l’Indipendenza dell’Informazione

Approvata il
10 giugno 2026 · IV Legislatura
D'iniziativa di
Robert Mercurio

Votazione finale

60 favorevoli59 contrari0 astenuti

Testo

Art. 1Finalità

La presente legge tutela l’indipendenza dell’informazione e impedisce l’utilizzo di testate giornalistiche apparentemente indipendenti come strumenti di propaganda politica.

Art. 2Incompatibilità

Parlamentari, membri del Governo, dirigenti di partito e titolari di altre cariche politiche non possono fondare, possedere o controllare direttamente una testata che si presenti al pubblico come organo di informazione indipendente.

Art. 3Organi di partito

Partiti e movimenti politici possono disporre di propri mezzi di comunicazione, purché sia indicato in maniera evidente che si tratta di un organo ufficiale o comunque collegato al soggetto politico interessato.

Art. 4Divieto di falsa indipendenza

È vietato occultare, anche attraverso società, prestanome o altri soggetti, il controllo politico di una testata al fine di presentarla come indipendente.

Art. 5Separazione tra informazione e propaganda

Una testata indipendente può esprimere opinioni, pubblicare editoriali e criticare liberamente qualsiasi forza politica. Non può tuttavia ricevere direttive occulte da partiti o titolari di cariche pubbliche.

Art. 6Trasparenza

Ogni testata deve rendere pubblici il proprietario, il direttore e gli eventuali legami diretti con partiti o soggetti titolari di cariche politiche.

Art. 7Sanzioni

In caso di violazione, l’autorità competente può disporre sanzioni proporzionate alla gravità della condotta e, nei casi più gravi o reiterati, la sospensione della testata.

Art. 8Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore secondo i termini previsti dall’ordinamento della Repubblica di Verandia.