Legge contro i Giornali Politici Occulti e per l’Indipendenza dell’Informazione
- Approvata il
- 10 giugno 2026 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Robert Mercurio
Votazione finale
Testo
Art. 1Finalità
La presente legge tutela l’indipendenza dell’informazione e impedisce l’utilizzo di testate giornalistiche apparentemente indipendenti come strumenti di propaganda politica.
Art. 2Incompatibilità
Parlamentari, membri del Governo, dirigenti di partito e titolari di altre cariche politiche non possono fondare, possedere o controllare direttamente una testata che si presenti al pubblico come organo di informazione indipendente.
Art. 3Organi di partito
Partiti e movimenti politici possono disporre di propri mezzi di comunicazione, purché sia indicato in maniera evidente che si tratta di un organo ufficiale o comunque collegato al soggetto politico interessato.
Art. 4Divieto di falsa indipendenza
È vietato occultare, anche attraverso società, prestanome o altri soggetti, il controllo politico di una testata al fine di presentarla come indipendente.
Art. 5Separazione tra informazione e propaganda
Una testata indipendente può esprimere opinioni, pubblicare editoriali e criticare liberamente qualsiasi forza politica. Non può tuttavia ricevere direttive occulte da partiti o titolari di cariche pubbliche.
Art. 6Trasparenza
Ogni testata deve rendere pubblici il proprietario, il direttore e gli eventuali legami diretti con partiti o soggetti titolari di cariche politiche.
Art. 7Sanzioni
In caso di violazione, l’autorità competente può disporre sanzioni proporzionate alla gravità della condotta e, nei casi più gravi o reiterati, la sospensione della testata.
Art. 8Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore secondo i termini previsti dall’ordinamento della Repubblica di Verandia.