Legge sulla conciliazione obbligatoria e sulla sicurezza dei cortei sindacali
- Approvata il
- 19 dicembre 2025 · IV Legislatura
- D'iniziativa di
- Bice Brunetti
Votazione finale
Testo
Art. 1Conciliazione obbligatoria e sciopero
1. Nei servizi pubblici essenziali e nelle imprese di interesse nazionale lo sciopero è preceduto da una conciliazione obbligatoria di 7 giorni presso una Camera arbitrale provinciale paritetica (sindacati, imprese, un magistrato del lavoro), con preavviso minimo di 10 giorni e garanzia di fasce di servizio minimo pari al 30%.
2. Il diritto di sciopero previsto dall'Art. 28 resta pieno al termine della conciliazione.
Art. 2Cortei sindacali e ordine pubblico
1. Ogni corteo sindacale designa un servizio d'ordine riconosciuto e concorda il percorso con la Prefettura.
2. Gli agenti impiegati nell'ordine pubblico portano un codice identificativo visibile e hanno l'obbligo di bodycam accese, con i filmati custoditi 90 giorni da un ufficio indipendente, nel rispetto degli Art. 12, 15 e 88.
Art. 3Sanzioni e fondo di indennizzo
1. Chi usa violenza contro persone o blocca con la forza un'infrastruttura strategica commette un illecito sanzionato con una multa da 2.000 a 15.000 euro.
2. Il datore di lavoro che ricorre a crumiraggio illegittimo o a squadre private paga da 20.000 a 100.000 euro.
3. È istituito un fondo di 40 milioni, a saldo zero tramite riallocazione, per indennizzare le piccole attività danneggiate durante gli scontri.