Legge sull'iscrizione obbligatoria delle garanzie pubbliche fuori bilancio nel Registro unico e sul ristoro delle Terre Interne
- Approvata il
- 20 dicembre 2024 · II Legislatura
- D'iniziativa di
- Anselm Krauder
Votazione finale
Testo
Art. 1Obbligo di iscrizione delle garanzie
1. Ogni garanzia, fideiussione o lettera di patronage rilasciata dallo Stato o da enti partecipati (inclusi Consorzio Agrario delle Terre Alte e Banca di Credito Torvaldino) va iscritta entro 60 giorni nel Registro unico degli atti pubblici ai sensi dell'Art. 15.
2. La garanzia non iscritta è inefficace verso l'erario e comporta per il dirigente firmatario una sanzione pari al 5% dell'importo garantito, fino a un massimo di 2 milioni.
Art. 2Commissione parlamentare di riconciliazione
1. Una Commissione parlamentare di riconciliazione, a composizione paritaria tra maggioranza e opposizione, pubblica ogni semestre un rapporto integrale e senza omissis sull'esposizione reale fuori bilancio.
2. Il rapporto ha accesso pieno a mandati, bilanci e archivi ai sensi dell'Art. 16 e il suo deposito in Parlamento è vincolante.
Art. 3Destinazione delle somme recuperate
1. Le somme recuperate dalle garanzie illegittime e dalle sanzioni confluiscono in un capitolo vincolato.
2. Il 60% va ai servizi sanitari e scolastici pubblici delle Terre Interne, secondo l'equilibrio previsto dall'Art. 18.
3. È vietato usare i fondi recuperati per sgravi fiscali o per ricapitalizzare gli istituti coinvolti.