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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 20 giugno 2028
Legge 20 dicembre 2024, n. 3

Legge sull'iscrizione obbligatoria delle garanzie pubbliche fuori bilancio nel Registro unico e sul ristoro delle Terre Interne

Approvata il
20 dicembre 2024 · II Legislatura
D'iniziativa di
Anselm Krauder

Votazione finale

62 favorevoli58 contrari0 astenuti

Testo

Art. 1Obbligo di iscrizione delle garanzie

1. Ogni garanzia, fideiussione o lettera di patronage rilasciata dallo Stato o da enti partecipati (inclusi Consorzio Agrario delle Terre Alte e Banca di Credito Torvaldino) va iscritta entro 60 giorni nel Registro unico degli atti pubblici ai sensi dell'Art. 15.

2. La garanzia non iscritta è inefficace verso l'erario e comporta per il dirigente firmatario una sanzione pari al 5% dell'importo garantito, fino a un massimo di 2 milioni.

Art. 2Commissione parlamentare di riconciliazione

1. Una Commissione parlamentare di riconciliazione, a composizione paritaria tra maggioranza e opposizione, pubblica ogni semestre un rapporto integrale e senza omissis sull'esposizione reale fuori bilancio.

2. Il rapporto ha accesso pieno a mandati, bilanci e archivi ai sensi dell'Art. 16 e il suo deposito in Parlamento è vincolante.

Art. 3Destinazione delle somme recuperate

1. Le somme recuperate dalle garanzie illegittime e dalle sanzioni confluiscono in un capitolo vincolato.

2. Il 60% va ai servizi sanitari e scolastici pubblici delle Terre Interne, secondo l'equilibrio previsto dall'Art. 18.

3. È vietato usare i fondi recuperati per sgravi fiscali o per ricapitalizzare gli istituti coinvolti.