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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 20 giugno 2028
Legge costituzionale

Progetto di Costituzione della Repubblica

Approvata il
16 settembre 2024 · II Legislatura

Votazione finale

120 favorevoli0 contrari0 astenuti

Testo

Art. 1Forma dello Stato

1. Verandia è una Repubblica democratica e parlamentare, fondata sul lavoro dei suoi porti e delle sue terre.

2. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Nessuna parte del popolo, nessun corpo armato e nessuna confraternita può attribuirsene l'esercizio.

Art. 2Diritti inviolabili

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, come singolo e nelle comunità in cui vive, e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3Uguaglianza

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di origine, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, né di provenienza dalla Costa o dalle Terre Interne.

2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici, sociali e territoriali che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Art. 4Ripudio del colpo di mano di Castelmuro

1. Verandia dichiara illegittimo per sempre il colpo di mano di Castelmuro del 1948 e ogni atto del Direttorio di Salvaguardia contrario alla libertà personale.

2. Chi esercitò comando politico o militare nel Direttorio, e chi tenti in futuro di sospendere l'ordine repubblicano con la forza, è escluso in perpetuo da ogni carica elettiva della Repubblica.

Art. 5Una verità scritta una volta sola

1. Ogni ufficio della Repubblica tiene un solo registro, accessibile al cittadino che ne faccia richiesta motivata.

2. È reato la tenuta di contabilità, elenchi o archivi paralleli da parte di pubblici funzionari. Nessuna consuetudine locale può essere invocata a giustificazione del doppio registro.

Art. 6Memoria e archivi

1. Il popolo verandiano ha diritto di conoscere ciò che fu fatto in suo nome. Nessun documento di Stato può essere sottratto alla conoscenza pubblica oltre il termine fissato dalla legge.

2. Le vittime del Direttorio e i loro discendenti hanno diritto di consultazione prioritaria. La distruzione di atti secretati è delitto contro la Repubblica.

Art. 7Laicità e confraternite

1. Verandia non ha religione di Stato. Le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.

2. Le confraternite e le processioni di San Torvaldo sono libere espressioni delle comunità e non conferiscono ad alcuno potere pubblico né precedenza negli uffici. Nessun voto, giuramento o obbligo di confraternita può essere opposto a un dovere verso la Repubblica.

Art. 8La Costa e le Terre Interne

1. La Repubblica riconosce l'unità di Verandia nelle sue due anime, quella marinara dei porti e quella pastorale e mezzadrile dell'interno, e considera lo spopolamento delle Terre Interne una ferita nazionale.

2. La legge destina all'interno una quota stabile della ricchezza prodotta dai traffici costieri e dai fondi continentali.

Art. 9Pace e Unione Continentale

1. Verandia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la prosperità fra le Nazioni, e partecipa per questo all'Unione Continentale.

Art. 10Capitale, bandiera ed emblema

1. La capitale della Repubblica è Andrasca.

2. L'emblema della Repubblica è uno scudo nero bordato d'oro, che porta una stella d'oro a cinque punte sopra due onde, la marina e il fiume Valdora, cinto da due rami d'alloro.

3. La bandiera della Repubblica reca l'emblema su campo nero e oro, secondo il modello stabilito dalla legge.

Art. 11Libertà personale

1. La libertà personale è inviolabile. Nessuno può essere detenuto, ispezionato o perquisito se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.

2. In casi eccezionali di necessità e urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e che, se questa non li convalida, si intendono revocati.

Art. 12Divieto di tortura

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà. Nessuna emergenza, nessun ordine superiore e nessuna ragione di Stato giustifica la tortura.

Art. 13Domicilio e corrispondenza

1. Il domicilio è inviolabile.

2. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria; l'intercettazione disposta senza di esso è reato.

Art. 14Circolazione e soggiorno

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, uscirne e rientrarvi, salvi gli obblighi di legge.

Art. 15Riunione

1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni in luogo pubblico e per i cortei deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarli soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

2. Le processioni tradizionali sono riunioni come le altre.

Art. 16Associazione

1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

2. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, l'intimidazione o il vincolo dell'omertà.

Art. 17Manifestazione del pensiero e stampa

1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

2. La stampa è libera e plurale e non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. La legge garantisce il pluralismo dell'informazione e rende pubblici i proprietari delle testate.

Art. 18Difesa in giudizio

1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

2. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Art. 19Legalità della pena

1. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

2. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Art. 20Estradizione e asilo

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica.

2. Non è ammessa l'estradizione per reati politici.

Art. 21Responsabilità dei funzionari

I funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti. La responsabilità si estende allo Stato.

Art. 22Famiglia

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia e ne agevola la formazione, senza che i legami familiari possano mai valere come titolo per un ufficio pubblico.

Art. 23Salute

1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

2. Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, che non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona.

Art. 24Istruzione

1. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita.

2. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica mantiene scuole in ogni provincia delle Terre Interne.

Art. 25Cultura e ricerca

La Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica, e tutela il paesaggio, le tradizioni popolari e il patrimonio storico della Nazione.

Art. 26Lavoro

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme, cura la formazione dei lavoratori e riconosce a tutti il diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.

Art. 27Sindacati

L'organizzazione sindacale è libera. I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie cui si riferiscono.

Art. 28Sciopero

1. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Per la sola durata dello stato di emergenza deliberato dalle Camere, gli scioperi e le manifestazioni sono sospesi.

2. La Repubblica ricorda gli scioperi portuali del 1977 come atto fondativo della sua libertà.

Art. 29Iniziativa economica

1. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

2. L'impresa che riceve aiuti pubblici risponde degli impegni presi in cambio verso i lavoratori e verso lo Stato.

Art. 30Proprietà

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Art. 31Imprese di interesse nazionale

1. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio.

2. Il Governo può opporsi al trasferimento all'estero di stabilimenti o di attività strategiche per l'economia nazionale, nei casi e con le garanzie previsti dalla legge.

Art. 32Terra e mezzadria

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge promuove la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e il riscatto delle terre condotte a mezzadria.

Art. 33Porti e traffici

I porti della Repubblica sono beni pubblici. Le concessioni portuali sono temporanee, messe a gara e pubbliche nei loro termini.

Art. 34Risparmio e credito

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, e favorisce le banche cooperative delle comunità locali.

Art. 35Elettorato

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto diciotto anni. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Art. 36Partiti politici

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 37Finanziamento della politica

1. I contributi di persone e imprese ai partiti sono ammessi entro i limiti fissati dalla legge e sono pubblici e tracciati.

2. I contributi occulti sono delitto contro la Repubblica, per chi li versa e per chi li riceve.

Art. 38Silenzio elettorale

Nel periodo che precede immediatamente il voto, fissato dalla legge, è vietata ogni forma di propaganda. Chi la viola è perseguito d'ufficio.

Art. 39Petizione e iniziativa

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 40Referendum abrogativo

1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge, quando lo chiede un senatore e la richiesta raccoglie le firme stabilite dalla legge entro il termine fissato.

2. Non è ammesso il referendum per le leggi di bilancio e per le leggi costituzionali.

3. La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 41Uffici pubblici

1. Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

2. Chi è chiamato a funzioni pubbliche ha il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento sulla Costituzione.

Art. 42Difesa della Patria

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 43Tributi

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 44Composizione

1. Il Parlamento è formato dal Senato della Repubblica, camera unica eletta a suffragio universale e diretto, composta da 120 senatori.

2. Ogni senatore rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 45Legge elettorale

1. Il sistema di elezione, il riparto dei seggi, le soglie e gli eventuali premi sono stabiliti dalla legge elettorale, che è legge ordinaria.

2. La legge elettorale non può essere modificata nel periodo che precede le elezioni, fissato dalla legge stessa.

Art. 46Durata della legislatura

1. Il Senato è eletto per cinque anni. La durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

2. Le elezioni hanno luogo entro il termine fissato dalla legge dalla fine della legislatura o dallo scioglimento.

Art. 47Eleggibilità

1. Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto venticinque anni.

2. Non sono eleggibili i militari in servizio, i magistrati in funzione e coloro che l'articolo 4 esclude in perpetuo dalle cariche elettive.

Art. 48Immunità

1. I senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Senza autorizzazione del Senato nessun senatore può essere sottoposto a processo penale. Il Senato delibera sulla richiesta dell'autorità giudiziaria con voto palese.

Art. 49Seggi vacanti

Il seggio che si rende vacante per morte, decadenza o condanna del senatore resta vuoto fino all'elezione suppletiva, che si tiene nel suo collegio entro il termine fissato dalla legge.

Art. 50Presidente del Senato

1. Il Senato elegge fra i suoi componenti il Presidente, che lo rappresenta, ne convoca le sedute, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

2. Il Presidente può allontanare dall'aula, per la durata della seduta, chi ne turba l'ordine, nei limiti fissati dal regolamento. Il Senato può censurarne l'operato con mozione motivata.

Art. 51Sedute e numero legale

1. Le sedute sono pubbliche. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

2. I gruppi parlamentari deliberano la propria linea di voto; il voto del senatore che non partecipa alla deliberazione è computato secondo la linea del suo gruppo.

Art. 52Controllo sul Governo

1. Ogni senatore può rivolgere interrogazioni ai membri del Governo, che hanno l'obbligo di rispondere in aula nel tempo riservato alle interrogazioni.

2. Il Senato può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Art. 53Statuto dell'opposizione

Il leader del gruppo più numeroso fra quelli che non sostengono il Governo è il Capo dell'opposizione. Ha diritto di replicare agli annunci del Presidente del Consiglio e può designare, per ogni ministero, un portavoce che ne segua l'operato.

Art. 54Commissioni d'inchiesta

Su richiesta del Capo dell'opposizione o di un gruppo d'opposizione di adeguata consistenza, il Senato istituisce commissioni d'inchiesta sull'operato dei membri del Governo. Le commissioni procedono con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria e ne rendono pubbliche le conclusioni.

Art. 55Iniziativa

1. L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun senatore e al Governo. Altri senatori possono sottoscrivere la proposta.

2. Ogni disegno di legge è esaminato da una commissione prima del voto dell'aula, che lo approva articolo per articolo o nel suo complesso.

Art. 56Emendamenti e fiducia

1. Ogni senatore può proporre emendamenti ai disegni di legge in discussione.

2. Il Governo può porre la questione di fiducia sull'approvazione di un disegno di legge. Il voto contrario comporta le dimissioni del Governo.

Art. 57Promulgazione

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica.

2. Prima di promulgare, il Presidente può con messaggio motivato chiedere al Senato una nuova deliberazione. Se il Senato approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 58Decreti-legge

1. In casi straordinari di necessità e urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, in vigore dal giorno della loro adozione.

2. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge dal Senato entro il termine fissato dalla legge.

Art. 59Bilancio

1. Il Senato approva ogni anno la legge di bilancio presentata dal Governo, che stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote.

2. Se la legge di bilancio è respinta, resta in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio.

Art. 60Trattati

Il Senato autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, che prevedono impegni finanziari o che comportano limitazioni di sovranità.

Art. 61Stato di guerra

Lo stato di guerra è deliberato dal Senato su proposta del Governo, che ne risponde davanti al Paese.

Art. 62Stato di emergenza

1. Lo stato di emergenza è deliberato dal Senato con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, pari a 80 senatori, per un tempo determinato.

2. In stato di emergenza il Governo può adottare misure straordinarie e temporanee, sotto il controllo del Senato, che può revocarle in ogni momento.

Art. 63Elezione

1. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Senato a scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti; dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta.

2. Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni e goda dei diritti civili e politici.

Art. 64Garante della Costituzione

1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È garante della Costituzione e non appartiene ad alcun partito per la durata del mandato.

2. Dura in carica sette anni.

Art. 65Formazione del Governo

1. Il Presidente della Repubblica, sentiti i gruppi parlamentari, conferisce l'incarico di formare il Governo a chi può ottenere la fiducia del Senato.

2. Quando nessuna maggioranza è possibile, può affidare l'incarico a una personalità estranea ai partiti per un Governo di garanzia.

Art. 66Scioglimento

Il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente il Senato quando viene meno ogni possibilità di maggioranza.

Art. 67Grazia

Il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene, su domanda del condannato.

Art. 68Messaggi e udienze

Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi al Senato e ricevere in udienza i rappresentanti delle forze politiche.

Art. 69Irresponsabilità

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Art. 70Composizione

1. Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio nomina e revoca i ministri e ne dirige la politica generale. La legge determina il numero e le attribuzioni dei ministeri; il Presidente del Consiglio può istituirne di nuovi.

Art. 71Fiducia

Il Governo deve avere la fiducia del Senato. Entro breve termine dalla sua formazione si presenta all'aula per ottenerla.

Art. 72Sfiducia

1. La mozione di sfiducia è presentata da un gruppo di senatori nei modi del regolamento. È approvata se vota a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, pari a 60 senatori, e comporta le dimissioni del Governo.

2. Il Senato può votare la sfiducia a un singolo ministro, che in tal caso decade.

Art. 73Collegialità

Le decisioni di spesa che accrescono il debito pubblico sono deliberate in Consiglio dei ministri. L'atto di spesa adottato senza tale deliberazione è irregolare e ne risponde chi lo ha compiuto.

Art. 74Responsabilità dei ministri

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni rispondono davanti alla giurisdizione ordinaria.

Art. 75Parti sociali

Il Governo ascolta le organizzazioni dei lavoratori e delle imprese e può convocarle a un tavolo sulle crisi che toccano l'occupazione.

Art. 76Indipendenza

1. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La sua indipendenza non può essere ridotta per via amministrativa.

2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 77Nomina e riposo dei magistrati

1. I magistrati sono nominati per concorso e sono inamovibili, salvo i casi previsti dalla legge.

2. I magistrati sono collocati a riposo al compimento dei settantacinque anni.

Art. 78Azione penale

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Chiunque può presentare esposto all'autorità giudiziaria.

Art. 79Giusto processo

Il processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, davanti a un giudice terzo e imparziale, in tempi ragionevoli. L'imputato può difendersi, tacere o chiedere l'applicazione concordata della pena.

Art. 80Onore e diffamazione

Chi è offeso nella reputazione da affermazioni false può proporre querela. La legge distingue la diffamazione dal diritto di critica e di cronaca.

Art. 81Le otto Province

1. La Repubblica si riparte in otto Province: Riva del Valdora, Colline di Qualora, Dorvena, Distretto del Levante, Costa di Ponente, Piana dell'Entroterra, Costa Sud e Punta Meridiana.

2. Le Province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Art. 82Presidente della Provincia

1. Ogni Provincia è guidata da un Presidente eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni. Le elezioni provinciali si tengono a scadenze scaglionate, fissate dalla legge.

2. Il Presidente amministra la quota del Fondo per le Terre Interne spettante alla Provincia e la investe nello sviluppo del territorio.

Art. 83Fondo per le Terre Interne

Una legge istituisce il Fondo per le Terre Interne, al quale affluisce la quota di ricchezza prevista dall'articolo 8, ripartita fra le Province secondo lo spopolamento e il bisogno.

Art. 84Legalità nei territori

Quando in una Provincia l'ordine repubblicano è sopraffatto dal potere di associazioni criminali, il Governo può sciogliere gli organi infiltrati e assumerne temporaneamente le funzioni, riferendone al Senato.

Art. 85Fedeltà delle Forze armate

1. Le Forze armate sono fedeli alla Repubblica e alla Costituzione e obbediscono all'autorità civile eletta. Ogni colpo di Stato è atto eversivo.

2. Il Capo di Stato Maggiore è nominato dal Governo.

Art. 86Nessuna confraternita in divisa

1. Le forze armate e i corpi di polizia non possono associarsi in confraternite, logge o comitati politici.

2. Nessun militare in servizio può ricoprire incarico di governo, di prefettura o di direzione d'impresa pubblica.

Art. 87Servizio militare

I militari di carriera sono collocati a riposo al compimento dei sessantacinque anni; con il riposo cessa ogni incarico di comando.

Art. 88Divieto di schedatura

La raccolta di informazioni su cittadini, giornalisti o avversari politici senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria è delitto contro la Repubblica, chiunque ne sia il mandante.

Art. 89Equilibrio dei conti

1. Lo Stato assicura l'equilibrio fra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi del ciclo economico e degli impegni assunti con l'Unione Continentale.

2. Il ricorso all'indebitamento è consentito per finanziare investimenti e, con legge, al verificarsi di eventi eccezionali.

Art. 90Appalti pubblici

Le commesse dello Stato sono assegnate con procedure pubbliche e imparziali. Chi le assegna non può trarne vantaggio, né per sé né per le imprese che possiede o che lo finanziano.

Art. 91Rappresentanza estera

Il Governo dirige la politica estera, nomina gli ambasciatori e negozia i trattati, che il Senato ratifica.

Art. 92Unione Continentale

1. Verandia partecipa alle istituzioni dell'Unione Continentale ed esprime in esse la propria voce per mezzo del Governo e del commissario da esso designato.

2. Le norme dell'Unione si applicano nell'ordinamento verandiano nei limiti dei principi fondamentali della Costituzione.

Art. 93Composizione

1. La Corte costituzionale è composta da cinque giudici: due nominati dal Presidente della Repubblica e tre eletti dal Senato.

2. I giudici sono scelti fra magistrati, professori di diritto e avvocati che hanno compiuto quarant'anni, e non possono ricoprire altre cariche.

3. Durano in carica nove anni, non sono nuovamente nominabili e cessano dall'ufficio al compimento dei settantacinque anni.

Art. 94Competenze

La Corte giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, su ricorso di ciascun senatore.

Art. 95Effetti delle decisioni

Quando la Corte dichiara l'illegittimità di una legge, questa cessa di avere efficacia. Una norma dichiarata illegittima non può essere riproposta nella stessa forma.

Art. 96Procedimento di revisione

1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate dal Senato con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, pari a 90 senatori.

2. Ogni revisione è pubblicata nel testo coordinato della Costituzione, che fa fede.

Art. 97Limiti alla revisione

1. La Costituzione nata dal compromesso tra i notabili riconvertiti e i sindacati portuali può essere riformata, ma non nei principi che vietano il potere armato e la menzogna d'ufficio.

2. Non possono essere oggetto di revisione la forma repubblicana, i principi indicati come intangibili e i diritti inviolabili della persona.

3. Nessuna riforma può essere approvata da un'assemblea eletta sotto stato d'assedio o a suffragio sospeso.

Art. I — I

Gli archivi del Direttorio di Salvaguardia sono aperti alla consultazione pubblica non oltre il 31 dicembre 2031. Fino ad allora vi hanno accesso le vittime e i loro discendenti, secondo l'articolo 6.

Art. II — II

Chi prestò servizio civile nell'amministrazione del Direttorio senza esercitarvi comando politico o militare conserva i diritti civili e politici.

Art. III — III

L'adesione all'Unione Continentale, deliberata nel 1994, è confermata ai sensi dell'articolo 9.

Art. IV — IV

L'anno della Repubblica si computa secondo il calendario ufficiale, stabilito dalla legge. Le durate delle cariche, i termini e le età previsti dalla presente Costituzione si misurano in anni di quel calendario.

Art. V — V

Il Presidente della Repubblica eletto nel 2022 resta in carica fino alla scadenza del mandato, nel 2029.

Art. VI — VI

La presente Costituzione entrò in vigore il 1° maggio 1981. Il testo coordinato con le leggi di revisione è pubblicato dopo ogni modifica e fa fede davanti a ogni autorità.