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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Legge 16 settembre 2024, n. 2

Cassa integrazione straordinaria per l'industria e contratti di solidarietà

Approvata il
16 settembre 2024 · II Legislatura
D'iniziativa di
Clara Disanto

Votazione finale

61 favorevoli59 contrari0 astenuti

Testo

Art. 1Finalità e beneficiari

1. È istituita, per diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa integrazione straordinaria per l'industria (CISI), destinata ai lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, compresi gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione, delle imprese industriali con sede operativa in Verandia che sospendono l'attività o riducono l'orario per crisi aziendale o di settore.

2. Il lavoratore sospeso riceve un'indennità pari al 75 per cento della retribuzione lorda che avrebbe percepito per le ore non lavorate, entro il massimale mensile fissato con decreto del Ministro del Lavoro entro trenta giorni. Per le retribuzioni lorde inferiori a 1.400 unità di valuta mensili l'indennità sale all'85 per cento.

3. L'indennità spetta per un massimo di dodici mesi per ciascun lavoratore, anche non continuativi, nell'arco di validità della legge. Resta ferma la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Art. 2Contratti di solidarietà e divieto di licenziamento

1. Le imprese che, con accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, riducono l'orario di tutti o parte dei dipendenti in alternativa ai licenziamenti ricevono per ogni lavoratore coinvolto un'integrazione dell'indennità di cui all'articolo 1 pari al 10 per cento della retribuzione persa. Ricevono inoltre una riduzione del 30 per cento dei contributi a loro carico per la durata del contratto di solidarietà.

2. Per tutto il periodo di fruizione della CISI e per i dodici mesi successivi, l'impresa beneficiaria non può effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nell'unità produttiva interessata. I licenziamenti intimati in violazione del presente comma sono nulli.

3. L'accesso alla CISI è subordinato alla presentazione al Ministero del Lavoro, entro sessanta giorni dalla domanda, di un piano di rientro. Il piano indica gli investimenti previsti, i volumi produttivi attesi, il calendario di rientro dei lavoratori e i livelli occupazionali garantiti. Il piano è trasmesso alle rappresentanze sindacali e pubblicato in forma sintetica sul sito del Ministero. La mancata presentazione del piano o il suo mancato rispetto per due trimestri consecutivi comportano la decadenza dai benefici per le imprese. Le indennità già in corso restano dovute ai lavoratori.

Art. 3Copertura finanziaria e tetto di spesa

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati nel limite massimo di 40 milioni per l'intera durata. Di tale somma, 26 milioni sono destinati alle indennità di cui all'articolo 1, 10 milioni alle integrazioni e agli sgravi di cui all'articolo 2, comma 1, e 4 milioni costituiscono riserva di garanzia.

2. Alla copertura si provvede mediante una quota vincolata di 40 milioni del gettito della patrimoniale di cui al ddl017, iscritta in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e non utilizzabile per altre finalità.

3. Le imprese che, entro trentasei mesi dalla fine della fruizione della CISI, licenziano lavoratori dell'unità produttiva beneficiaria o trasferiscono all'estero in tutto o in parte la produzione versano allo Stato un contributo di restituzione. Il contributo è pari al 150 per cento delle somme ricevute a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge, maggiorate degli interessi legali. Le somme così recuperate affluiscono al capitolo di cui al comma 2 e reintegrano il tetto di spesa.

4. L'ente previdenziale monitora mensilmente la spesa e ne pubblica i dati. Al raggiungimento del 90 per cento del limite di cui al comma 1, non sono accolte nuove domande delle imprese; le indennità già autorizzate restano dovute ai lavoratori fino alla scadenza.