Registro nazionale delle garanzie pubbliche e divieto di garanzie fuori bilancio
- Approvata il
- 20 dicembre 2024 · II Legislatura
- D'iniziativa di
- Nives Carraturo
Votazione finale
Testo
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore il Ministero dell'Economia pubblica sul Registro unico degli atti pubblici (Art. 15 Cost.) l'elenco completo delle garanzie pubbliche concesse dal 1° gennaio 2019, con beneficiario, importo, data, numero di protocollo e firmatario; la mancata pubblicazione di una garanzia la rende inefficace verso lo Stato.
2. È vietata ogni garanzia pubblica non iscritta nel bilancio dello Stato o degli enti; per importi superiori a 5 milioni di euro serve il parere preventivo della Corte dei conti e la comunicazione alle commissioni bilancio del Parlamento entro 10 giorni; chi firma una garanzia fuori bilancio decade dall'incarico e ne risponde con il proprio patrimonio.
3. Le somme recuperate dalle garanzie annullate o escusse per frode confluiscono in un capitolo vincolato: 60% ai creditori e ai piccoli coltivatori dei consorzi commissariati delle Terre Interne, 40% al fondo di ricollocazione dei 72mila esuberi del porto di Selvano, a tutela dell'equilibrio tra la Costa e le Terre Interne (Art. 18 Cost.).