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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 7 giugno 2028
Disegno di legge n. 144

Disposizioni per il salario minimo legale, contro i contratti pirata e per il rafforzamento dell'ispezione del lavoro nelle province

Presentato il
22 maggio 2028
D'iniziativa di
Sergio Aiello
Stato
In discussione in Aula

Testo

Art. 1Finalità

1. La presente legge garantisce a ogni lavoratore e lavoratrice della Repubblica di Verandia una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.

2. La legge contrasta il dumping contrattuale, l'abuso dei contratti a termine e il ricorso fittizio al lavoro autonomo.

Art. 2Salario minimo legale

1. È istituito il salario minimo legale orario, al di sotto del quale nessun rapporto di lavoro subordinato può essere retribuito.

2. Il salario minimo legale è pari al 60 per cento del salario mediano nazionale, rilevato ogni anno dall'Istituto nazionale di statistica.

3. L'importo è aggiornato annualmente con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le parti sociali, e non può in nessun caso essere ridotto rispetto all'anno precedente.

4. Restano salvi i trattamenti economici più favorevoli previsti dai contratti collettivi.

Art. 3Contrasto ai contratti pirata

1. Ai fini della presente legge, il trattamento economico minimo è quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore, se superiore al salario minimo legale.

2. I contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni prive di rappresentatività che prevedano retribuzioni inferiori al salario minimo legale sono nulli nella parte economica e sostituiti di diritto dal trattamento di cui al comma 1.

3. Presso il Ministero del Lavoro è istituito il registro pubblico dei contratti collettivi, con l'indicazione della rappresentatività dei firmatari.

Art. 4Limiti ai contratti a termine

1. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato al massimo due volte con lo stesso lavoratore e per una durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi.

2. Oltre tali limiti il rapporto si converte di diritto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 5Presunzione di subordinazione

1. Si presume subordinato, salvo prova contraria a carico del committente, il rapporto di lavoro autonomo che si svolge in modo continuativo, con orari e luoghi stabiliti dal committente e per un unico committente prevalente.

2. Accertata la subordinazione, al lavoratore spettano le differenze retributive e contributive maturate.

Art. 6Ispettori del lavoro nelle province

1. Per il rafforzamento dell'Ispettorato del lavoro nelle province è autorizzata la spesa di 2 milioni a turno sul capitolo lavoro, destinata all'assunzione e alla formazione di ispettori e alla creazione di presidi ispettivi in ogni provincia.

2. Le ispezioni danno priorità ai settori con maggiore diffusione di contratti pirata e di falso lavoro autonomo.

Art. 7Sanzioni

1. Il datore di lavoro che corrisponde retribuzioni inferiori al salario minimo legale è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro per ciascun lavoratore interessato, ferma restando l'obbligazione di pagare le differenze dovute.

2. In caso di recidiva l'impresa è esclusa per tre anni dagli appalti pubblici e dai contributi dello Stato.

Art. 8Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.