Malderellum — Legge elettorale per il Senato, la Camera di Garanzia e le Province
- Presentato il
- 22 aprile 2028
- D'iniziativa di
- Bruno Maldera
- Stato
- In discussione in Aula
Relazione
Il Melonellum è stato scritto per chi governa oggi: una soglia che cancella i partiti nati nei territori e un premio che regala seggi a chi non li ha presi nelle urne.
Il Malderellum rimette le cose in ordine. I seggi corrispondono ai voti, senza premi. La soglia scende al 3 per cento, e chi ha radici vere, il 10 per cento in due Province, entra comunque: un partito si giudica da dove prende i voti, non da quanti salotti frequenta.
Quaranta senatori saranno eletti nelle otto Province, e dovranno abitarci. Basta paracadutati da Andrasca: chi rappresenta la Costa Sud deve conoscere la Costa Sud.
Le coalizioni si dichiarano prima del voto, con un programma e un capo, e non si sciolgono dopo. Chi tradisce il mandato non presiede niente.
Anche la Camera di Garanzia avrà un seggio per ogni Provincia, e i Presidenti di Provincia si eleggeranno con il ballottaggio, come nei Comuni: chi governa un territorio deve avere la maggioranza dei suoi cittadini.
Infine, la campagna: un tetto di spesa uguale per tutti, niente soldi delle imprese mentre si vota, spazio sui giornali per ogni lista. E un principio che dovrebbe essere ovvio: il voto di un operaio vale quanto quello di un notabile.
Testo
Art. 1Oggetto e abrogazione
1. La presente legge disciplina l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera di Garanzia e degli organi delle Province, e le regole della campagna elettorale.
2. Il Melonellum è abrogato. La presente legge si applica dalle prime elezioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 2Seggi del Senato
1. Il Senato è composto da 120 seggi: 80 assegnati nel collegio nazionale e 40 nelle otto Province, cinque per ciascuna.
2. I seggi sono ripartiti in proporzione ai voti validi con il metodo dei resti più alti.
Art. 3Soglia e clausola dei territori
1. Partecipano al riparto le liste che ottengono almeno il 3 per cento dei voti validi nazionali.
2. Partecipa comunque al riparto la lista che ottiene almeno il 10 per cento dei voti validi in almeno due Province.
Art. 4Coalizioni
1. Più liste possono collegarsi in coalizione depositando, prima dell'inizio della campagna, un programma comune e il nome del capo della coalizione.
2. I voti delle liste coalizzate che non raggiungono la soglia ma ottengono almeno l'1 per cento sono attribuiti alla coalizione.
3. Il collegamento non può essere sciolto né modificato dopo il deposito.
Art. 5Nessun premio
1. Non è attribuito alcun premio di maggioranza: i seggi corrispondono ai voti.
2. Il senatore che lascia il gruppo della lista o della coalizione con cui è stato eletto non può ricoprire cariche interne del Senato fino alla fine della legislatura.
Art. 6Eletti dei territori
1. I seggi assegnati in una Provincia spettano a candidati residenti in quella Provincia.
2. Nelle liste provinciali i candidati si alternano per genere.
Art. 7Camera di Garanzia
Degli eletti alla Camera di Garanzia, otto sono assegnati uno per Provincia alla lista più votata nella Provincia; i restanti tredici sono ripartiti in proporzione ai voti nazionali.
Art. 8Province
1. Il Presidente della Provincia è eletto al primo turno se ottiene più del 40 per cento dei voti validi; altrimenti, dopo tre turni, si vota fra i due candidati più votati.
2. L'elettore può votare un candidato Presidente e una lista a lui non collegata.
3. Il blocco del Presidente eletto ottiene 7 seggi su 12 nel consiglio provinciale solo se ha raggiunto il 40 per cento dei voti validi; altrimenti il consiglio è ripartito in modo proporzionale.
Art. 9Campagna elettorale
1. Ogni elettore esprime un voto, personale ed eguale. Nessun titolo, carica o reputazione ne accresce il peso.
2. Ogni lista non può spendere in campagna più di 40 milioni. Le imprese non possono finanziare liste durante la campagna.
3. In campagna ogni testata riserva spazi equivalenti a tutte le liste ammesse.
Art. 10Stabilità delle regole
1. Ai sensi della Costituzione, la presente legge non può essere modificata nei trenta giorni che precedono le elezioni.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.