Disposizioni per il rafforzamento della sicurezza di prossimità e del controllo del territorio
- Presentato il
- 22 aprile 2028
- D'iniziativa di
- David Draghi
- Stato
- In discussione in Aula
Testo
Art. 1Finalità
La presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) aumentare il controllo effettivo del territorio;
b) migliorare i tempi di risposta alle segnalazioni;
c) rafforzare la fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine;
d) proteggere vittime, testimoni e persone esposte a minacce;
e) garantire un utilizzo trasparente e sostenibile delle risorse pubbliche.
Art. 2Piano per la sicurezza territoriale
1. Il Ministero dell’Interno predispone un piano operativo che individua le aree prioritarie sulla base di dati aggregati relativi a reati denunciati, tempi di intervento, segnalazioni verificate e carenze di presidio.
2. Il piano è aggiornato periodicamente e tiene conto delle osservazioni presentate da comuni e comunità locali.
Art. 3Presidi nelle Terre Interne
1. Le autorità territoriali organizzano pattugliamenti più frequenti nelle aree rurali, nelle strade secondarie e presso gli insediamenti isolati maggiormente esposti.
2. L’attuazione avviene privilegiando una migliore organizzazione dei turni e l’impiego coordinato del personale disponibile, senza compromettere i servizi essenziali nelle altre aree.
Art. 4Straordinari e personale
1. Gli straordinari autorizzati per le attività aggiuntive previste dal piano sono retribuiti secondo le disposizioni vigenti.
2. Il Ministero monitora i carichi di lavoro per prevenire l’eccessivo ricorso agli straordinari e garantire continuità ed efficacia dei servizi.
Art. 5Coordinamento operativo
Le prefetture coordinano le attività tra le forze dell’ordine, i comuni e gli altri organismi competenti. In caso di minacce gravi, ordigni sospetti o pericoli per la popolazione, vengono attivate tempestivamente le unità specializzate.
Art. 6Videosorveglianza mirata
1. L’installazione o il potenziamento di telecamere è valutato nei punti in cui sussistano criticità documentate, tenendo conto delle richieste motivate di residenti, commercianti e amministrazioni locali.
2. Ogni intervento deve essere necessario, proporzionato, limitato alle finalità di sicurezza e conforme alle norme sulla protezione dei dati personali.
Art. 7Garanzie per i cittadini
1. È vietata, nell’ambito delle misure previste dalla presente legge, la creazione di banche dati generalizzate basate sull’identità, sulle abitudini o sulle opinioni dei cittadini.
2. Non sono autorizzati sistemi di riconoscimento facciale indiscriminato. Restano ferme le attività investigative specificamente consentite dalla legge e le garanzie previste dall’Articolo 88.
Art. 8Segnalazioni e sicurezza di prossimità
1. Il Ministero promuove canali accessibili per la segnalazione di minacce, situazioni sospette e criticità territoriali. Le segnalazioni sono valutate secondo procedure trasparenti, senza trasformarsi in schedature generalizzate.
2. Sono inoltre promossi referenti territoriali per facilitare il dialogo tra residenti, imprese, comuni e forze dell’ordine.
Art. 9Formazione
Il personale coinvolto riceve formazione in gestione dei conflitti, de-escalation, comunicazione con la popolazione, tutela delle vittime e intervento non discriminatorio.
Art. 10Monitoraggio dei risultati
Entro dodici mesi dall’avvio del piano, il Ministero presenta al Parlamento una relazione con dati aggregati sui pattugliamenti, sui tempi di risposta, sulle segnalazioni gestite, sui costi sostenuti e sull’andamento della fiducia dei cittadini.
Art. 11Copertura finanziaria
Per l’attuazione della presente legge è previsto un limite massimo di spesa di 6.000.000 di euro, finanziato mediante riallocazione di risorse già disponibili nel bilancio del Ministero dell’Interno, previa verifica delle effettive disponibilità e senza pregiudicare obblighi esistenti o servizi essenziali.
La ripartizione è la seguente: a) € 2.000.000 — presidi e pattugliamenti nelle Terre Interne; b) € 1.000.000 — straordinari del personale; c) € 800.000 — videosorveglianza mirata; d) € 700.000 — sistema digitale per le segnalazioni; e) € 500.000 — referenti territoriali e sicurezza di prossimità;
• € 400.000 — formazione del personale;
• € 300.000 — monitoraggio e valutazione;
• € 300.000 — riserva per interventi territoriali urgenti.
Non sono introdotte nuove imposte né autorizzato nuovo indebitamento. Le somme non possono essere impegnate in assenza di copertura effettiva.