Disposizioni per il riconoscimento del lavoro sessuale autonomo e volontario, per il contrasto allo sfruttamento della prostituzione e alla tratta di persone e
- Presentato il
- 5 aprile 2028
- D'iniziativa di
- Dino Conta
- Stato
- In discussione in Aula
Relazione
Onorevoli colleghi! Questa legge parte da una distinzione che chi ha girato per le province conosce bene: c'è chi fa questo lavoro per scelta e oggi lo fa senza contributi, senza sanità e con la paura di chiunque bussi alla porta; e c'è chi non ha scelto niente, e per lei o per lui la parola giusta non è lavoratrice o lavoratore, è vittima. Finora lo Stato li ha trattati allo stesso modo, cioè ignorandoli, e in quel silenzio hanno prosperato papponi, trafficanti e chi affitta stanze al triplo del prezzo.
Il testo fa tre cose, e le fa con i conti in ordine. Riconosce il lavoro autonomo di chi è maggiorenne e libero, con contributi, cure anonime e riservatezza, senza schedature. Colpisce duro chi guadagna sul corpo degli altri, con pene severe, confisca dei beni e i nuclei ispettivi a controllare locali e piattaforme. E a chi è costretto offre una porta aperta: protezione, documenti, cure e un lavoro per uscirne. Non costa un euro nuovo: lo pagano, con i loro beni confiscati, quelli che finora ci hanno guadagnato.
Testo
Art. 1Finalità e definizioni
1. La presente legge tutela la dignità, la salute e la sicurezza delle persone maggiorenni che offrono prestazioni sessuali a pagamento per libera scelta, e reprime ogni forma di sfruttamento, costrizione e tratta.
2. Ai fini della presente legge si intende per lavoro sessuale autonomo l'attività esercitata da persona maggiorenne, in modo personale, volontario e senza intermediari che ne traggano profitto.
3. Non è lavoro sessuale autonomo, ed è sempre sfruttamento, l'attività svolta da persona minorenne, o ottenuta con violenza, minaccia, inganno, debito imposto, sottrazione dei documenti o approfittamento di uno stato di necessità o di dipendenza.
Art. 2Esercizio in forma autonoma
1. Il lavoro sessuale autonomo è esercitato in forma di lavoro autonomo, con apertura di posizione fiscale secondo le norme generali, senza obbligo di indicare la natura della prestazione in atti accessibili al pubblico.
2. I dati delle persone che esercitano l'attività sono riservati e non possono essere comunicati a terzi né utilizzati a fini diversi da quelli fiscali, previdenziali e sanitari. È vietata l'istituzione di elenchi pubblici o schedature.
3. Due o più persone che esercitano in forma autonoma possono condividere un locale a proprie spese, purché nessuna tragga profitto dall'attività altrui.
4. È vietato l'esercizio in prossimità di scuole e luoghi di culto; i Comuni possono disciplinare l'esercizio su strada con regolamento, senza vietarlo in modo generalizzato.
Art. 3Contributi e tutela sanitaria
1. Le persone che esercitano il lavoro sessuale autonomo versano i contributi previdenziali secondo il regime ordinario dei lavoratori autonomi e accedono alle relative prestazioni pensionistiche, di malattia e di maternità.
2. Il Servizio sanitario garantisce l'accesso gratuito, anonimo e volontario a prevenzione, screening e cure per le malattie sessualmente trasmissibili. Nessun controllo sanitario può essere imposto come condizione per l'esercizio dell'attività.
Art. 4Sfruttamento, favoreggiamento e tratta
1. Chiunque recluti, induca, organizzi, gestisca o tragga profitto dalla prostituzione altrui, anche attraverso la locazione di locali a canone maggiorato, la gestione di annunci o il trasporto, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa.
2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno, debito imposto o sottrazione di documenti, o in danno di persona in condizione di vulnerabilità.
3. Chiunque recluti, trasferisca o tenga persone allo scopo di sfruttarle sessualmente è punito, per il reato di tratta, con la reclusione da otto a venti anni.
4. Chiunque ottenga prestazioni sessuali da persona minorenne è punito con la reclusione da sei a quindici anni; il consenso del minore e l'ignoranza dell'età non escludono la punibilità.
5. In caso di condanna è sempre disposta la confisca dei beni e dei profitti, destinati alla protezione delle vittime di cui all'articolo 6.
Art. 5Controlli dei nuclei ispettivi
1. I nuclei ispettivi del Ministero del Lavoro, in coordinamento con le forze di polizia, effettuano controlli, anche senza preavviso, su locali, strutture ricettive, centri benessere e piattaforme di annunci per accertare situazioni di sfruttamento, tratta e impiego di minori.
2. I gestori di piattaforme di annunci sono tenuti a rimuovere gli annunci riconducibili a sfruttamento o a minori e a trasmettere ai nuclei ispettivi le informazioni richieste. In caso di inadempimento si applica la sanzione amministrativa e, nei casi gravi, il blocco della piattaforma disposto dall'autorità giudiziaria.
3. Le persone che esercitano in forma autonoma non sono sanzionabili per il solo esercizio dell'attività conforme alla presente legge.
Art. 6Protezione delle vittime
1. La persona sfruttata o vittima di tratta è considerata vittima e non è punibile per i reati commessi in conseguenza diretta della costrizione subita.
2. Alla vittima sono garantiti accoglienza protetta, assistenza legale e sanitaria gratuita, mediazione linguistica e, se straniera, un titolo di soggiorno per protezione speciale, indipendentemente dalla collaborazione con l'autorità giudiziaria.
3. I dati della vittima non confluiscono in alcun archivio relativo al lavoro sessuale autonomo.
Art. 7Uscita e reinserimento lavorativo
1. Chi intende cessare l'attività, sia lavoratrice o lavoratore autonomo sia vittima, ha diritto a un percorso di orientamento, formazione e inserimento lavorativo presso i centri per l'impiego, con priorità di accesso ai programmi di formazione professionale.
2. I periodi contributivi maturati ai sensi dell'articolo 3 sono validi a tutti gli effetti nel nuovo impiego.
Art. 8Clausola di invarianza
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili e con i proventi delle confische di cui all'articolo 4, comma 5.