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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 20 giugno 2028
Disegno di legge n. 131

Disposizioni per il registro pubblico degli appalti ambientali, per l'istituzione del Tavolo permanente sulle bonifiche e per la priorità degli interventi sui…

Presentato il
21 marzo 2028
D'iniziativa di
Simone Termo
Stato
In discussione in Aula

Relazione

Onorevoli colleghi! Questo disegno di legge nasce da un incontro, non da un comunicato. Sono andato a sentire i movimenti ambientalisti senza telecamere e mi hanno fatto tre richieste precise: sbloccare i depuratori fermi nelle Terre Alte, avere un registro pubblico degli appalti ambientali e sedersi in modo stabile a un tavolo sulle bonifiche. Sono richieste ragionevoli, e le mettiamo nero su bianco senza spendere un euro in più. I soldi per i depuratori ci sono già: servono a qualcosa solo se il cantiere riparte, e chiunque deve poter vedere chi lavora, quanto costa e a che punto è.

Te lo dico coi numeri, che è quello che conta. Il registro costa zero e toglie spazio a chi vive di appalti opachi. Il tavolo costa zero, perché nessuno prende gettoni, e ci evita una piazza contro. Sulle cave ho detto no al blocco totale e lo ribadisco qui, perché lì ci lavorano famiglie intere. In cambio chiediamo che chi ha scavato poi ripari. Prima i fatti, poi le etichette.

Testo

Art. 1Finalità

1. La presente legge dà attuazione agli impegni assunti dal Governo con i movimenti ambientalisti di Verandia. Rende trasparenti gli appalti ambientali, istituisce una sede stabile di confronto sulle bonifiche e fissa la priorità degli interventi sui depuratori fermi nelle Terre Alte.

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la Cassa dello Stato.

Art. 2Registro pubblico degli appalti ambientali

1. Presso il Ministero dell'Ambiente è istituito il Registro pubblico degli appalti ambientali, consultabile da chiunque in forma gratuita e senza registrazione.

2. Per ogni appalto in materia di depurazione, reti irrigue, bonifiche e gestione dei rifiuti, il Registro riporta: l'ente appaltante, l'impresa aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori, l'importo a base di gara e quello di aggiudicazione, lo stato di avanzamento dei lavori, le varianti approvate e i relativi costi, le date di inizio e di fine previste ed effettive.

3. Le stazioni appaltanti aggiornano i dati entro trenta giorni da ogni variazione. In caso di mancato aggiornamento, il Ministero diffida l'ente. Se l'inadempienza persiste, i dati sono inseriti d'ufficio e la mancata trasmissione è segnalata alla Procura competente.

Art. 3Tavolo permanente sulle bonifiche

1. Presso il Ministero dell'Ambiente è istituito il Tavolo permanente sulle bonifiche, presieduto dal Ministro o da un suo delegato.

2. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero, delle amministrazioni locali interessate, delle associazioni di categoria delle imprese e dei lavoratori, e da tre rappresentanti delle associazioni e dei movimenti ambientalisti, designati da questi ultimi.

3. Il Tavolo si riunisce almeno ogni tre mesi. Esamina lo stato dei siti da bonificare e formula proposte sulle priorità di intervento. Le proposte non sono vincolanti, ma il Ministero è tenuto a rispondere per iscritto entro sessanta giorni.

4. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi spese.

Art. 4Priorità per i depuratori delle Terre Alte

1. Nell'impiego delle risorse già stanziate dalle disposizioni urgenti per la ripartenza dei cantieri delle reti irrigue e dei depuratori nelle Terre Alte, hanno precedenza i depuratori con lavori sospesi o mai avviati.

2. Lo stato di avanzamento di ciascun cantiere è pubblicato nel Registro di cui all'articolo 2.

Art. 5Attività estrattive

1. Restano ferme le autorizzazioni in essere per le attività di cava e le procedure ordinarie per il rilascio di nuove autorizzazioni.

2. Il Tavolo di cui all'articolo 3 può segnalare al Ministero le cave dismesse da sottoporre a recupero ambientale. Il recupero è a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo la normativa vigente.

Art. 6Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Verandia.