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Repubblica di VerandiaGovernoCorte costituzionaleArchivio
Senato della RepubblicaVI Legislatura 20 giugno 2028
Disegno di legge n. 130

Disposizioni per l'istituzione del personale tecnico di laboratorio condiviso tra istituti scolastici e per la riapertura dei laboratori inattivi

Presentato il
21 marzo 2028
D'iniziativa di
Elena Corsaro
Stato
In discussione in Aula

Relazione

Onorevoli colleghi! Nei capoluoghi della Costa, e non solo, ho visto laboratori di chimica, fisica e informatica chiusi a chiave con le macchine dentro: attrezzature comprate, pagate e ferme, perché non c'è un tecnico che le apra e le tenga in sicurezza. Nello stesso ambito, a pochi chilometri di distanza, ci sono istituti con personale tecnico che lavora a orario ridotto o su laboratori poco usati. Il problema non è la mancanza di soldi, è che le ore che già paghiamo sono distribuite male e i presidi non hanno uno strumento semplice per metterle in comune.

Questo disegno di legge dà loro quello strumento: accordi di rete per condividere il personale tecnico, un censimento dei laboratori inattivi che ci dica dove sono le macchine ferme, priorità a chi ha più studenti e attrezzature pronte, e un monitoraggio annuale davanti al Parlamento. Non chiede un euro in più: spende meglio quello che c'è già. Le richieste le ho sentite da chi sta in classe, non nei dossier, e chiedo a quest'Aula di non lasciare che altri ragazzi studino la chimica soltanto sul libro.

Testo

Art. 1Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di riaprire e mantenere in funzione i laboratori scientifici, tecnici e informatici degli istituti scolastici statali di Verandia che risultano chiusi o inutilizzati per mancanza di personale tecnico.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a invarianza di spesa e utilizzano esclusivamente le risorse di personale già in servizio e già retribuite.

Art. 2Personale tecnico condiviso

1. Gli istituti scolastici dello stesso ambito territoriale possono stipulare accordi di rete per l'impiego condiviso del personale tecnico di laboratorio già in organico presso uno o più di essi.

2. L'accordo di rete stabilisce la ripartizione oraria settimanale del personale condiviso tra gli istituti aderenti, la sede di servizio prevalente e le modalità di spostamento. Il monte ore complessivo resta invariato rispetto a quello già assegnato.

3. Il dirigente scolastico dell'istituto capofila della rete predispone l'orario del personale condiviso, d'intesa con i dirigenti degli altri istituti aderenti, entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo.

Art. 3Censimento dei laboratori inattivi

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni istituto scolastico comunica al Ministero dell'Istruzione l'elenco dei propri laboratori, specificando quelli chiusi o utilizzati per meno di dieci ore settimanali e la causa dell'inattività.

2. Il Ministero pubblica l'elenco aggregato per ambito territoriale e lo trasmette agli uffici scolastici territoriali, che segnalano agli istituti le possibilità di accordo di rete ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4Priorità di assegnazione

1. Nella ripartizione oraria del personale condiviso è data priorità ai laboratori dotati di attrezzature funzionanti e inutilizzate e agli istituti con il maggior numero di studenti iscritti a indirizzi che prevedono attività di laboratorio obbligatorie.

2. Gli istituti delle aree interne e dei comuni con meno di cinquemila abitanti possono aderire ad accordi di rete anche con istituti di ambiti territoriali limitrofi.

Art. 5Rimborsi e compensi accessori

1. Al personale tecnico impiegato su più sedi spetta il rimborso delle spese di viaggio tra le sedi, a carico dei fondi di funzionamento ordinario degli istituti aderenti, ripartito in proporzione alle ore di servizio prestate presso ciascuno.

2. Lo svolgimento del servizio su più sedi è valutato ai fini dell'accesso al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa già assegnato agli istituti, secondo i criteri della contrattazione integrativa.

Art. 6Monitoraggio

Al termine di ogni anno scolastico il Ministero dell'Istruzione presenta al Parlamento una relazione sul numero di accordi di rete stipulati, sui laboratori riaperti e sulle ore di attività di laboratorio effettivamente svolte dagli studenti.

Art. 7Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.